Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2019

La scadenza per la presentazione è il 22 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale con riferimento all’anno 2018.

Il termine per la presentazione della DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI, con riferimento alle movimentazioni di rifiuti dell’anno precedente (2018) è stato fissato al 22 giugno 2019.

Si evidenzia che lo slittamento della “tradizionale” scadenza del 30 Aprile è determinato dall’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Si elencano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le principali tipologie di attività soggette alla presentazione del MUD:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006
  • Coloro che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché’ i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

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