Contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

MODIFICHE CONTRATTUALI POSSIBILI SOLO A SPECIFICHE CONDIZIONI

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) hanno pubblicato una nota congiunta con la quale forniscono alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 3 del Decreto Aiuti Bis (D.L. 115/2022 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

L’articolo 3 – Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale – stabilisce che le clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo sono sospese fino al 30 Aprile 2023.

Sempre fino al 30 Aprile 2023 sono “inefficaci” i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Ne consegue che i fornitori di energia elettrica e gas non possono modificare in maniera unilaterale le condizioni economiche dei contratti in essere fino al 30 Aprile 2023, salvo particolari condizioni.

La nota congiunta riassume il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese una corretta interpretazione dei reciproci comportamenti in base al codice di condotta commerciale e/o alla regolamentazione vigente per il settore.

In particolare le tematiche della nota riguardano:

  • le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali
  • le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche
  • le offerte Placet
  • i casi di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi
  • le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura

 

Il testo integrale della nota è scaricabile al seguente link

https://www.arera.it/allegati/com_stampa/22/221013.pdf

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