Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato

Attestazione obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 20 aprile 2018, ha fornito chiarimenti in merito all’attestazione rilasciata dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori in merito ai contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato.

In particolare, viene chiarito che in relazione ai contratti di locazione in cui le parti non sono assistiti nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, l’attestazione deve ritenersi obbligatoria per godere delle agevolazioni fiscali previste dalle particolari tipologie di contratti di locazione.

In mancanza di attestazione, quindi non è possibile l’applicazione della riduzione dell’imponibile IRPEF o della aliquota ridotta al 10% della cedolare secca, ne della riduzione IMU/TASI.

Per la riduzione IMU/ TASI l’Unione della Romagna faentina ha già comunicato che tutti i contratti stipulati dal 23 gennaio 2018 in base ai nuovi accordi territoriali dovranno essere presentati all’ufficio tributi muniti di attestazione.
L’Agenzia delle Entrate fa presente comunque che non è previsto alcun obbligo di allegazione dell’attestazione al contratto in sede di registrazione, tuttavia, l’eventuale allegazione dell’attestazione al contratto non è soggetta a imposta registro e nemmeno a bollo.

I nostri Uffici sono a disposizione per la stesura e registrazione dei contratti, per richiedere l’attestazione e/o a fornire maggiori informazioni licenze@ascomfaenza.it.
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