Affitti brevi – affitti turistici, obblighi per aziende e privati

La legge di conversione del “Decreto Anticipi” ha definito nuove disposizioni in tema di affitti brevi, in particolare, ha previsto l’istituzione di un codice identificativo nazionale (CIN) con cui identificare appunto le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e le altre attività turistiche ricettive (alberghi, campeggi, case per ferie, b&b, affittacamere…).

La Regione Emilia Romagna già dall’anno scorso aveva istituito il CIR ( Codice Identificativo di Riferimento), da richiedere a cura delle varie strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, compresi i titolari/proprietari di  case e appartamenti ad uso turistico, agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti, B&B, affittacamere, entro il 31/12/2023; pertanto da tale data è obbligatorio e deve essere indicato in tutte le attività pubblicitarie e di promozione utilizzate (stampe, siti web o qualsiasi altro mezzo compreso il classico cartello con la scritta affittasi).

Le strutture che già utilizzano il sistema Ross 1000 per trasmettere alla Regione i dati sul movimento turistico, dovrebbero aver ricevuto una mail con cui è stato comunicato il CIR, qualora non l’avessero ricevuta, il CIR si potrà consultare accedendo al menu “Anagrafica” -> “Gestione strutture” -> “Generale” alla voce “Codice Regione”.

Chi non utilizza Ross 1000 dovrà richiedere il CIR inviando il modulo allegato con copia della comunicazione SCIA inviata al comune e copia, ambo i lati, documento di identità a: statisticaturismo.ra@regione.emilia-romagna.it

SANZIONI

I titolari delle strutture e delle attività ricettive che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo di riportare o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare.

 

Avendo la Regione Emilia Romagna già attribuito il CIR è suo compito procedere alla ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo al CIR un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale.

Gli obblighi connessi al CIN

È obbligatorio:

  1. a) indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o per locazioni brevi ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera;
  2. b) esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

 

Altra novità introdotta dalla legge di conversione del “Decreto anticipi” riguarda l’obbligo di dotare tutte le unità immobiliari di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge ( con capacità estinguente non inferiore a 13° e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri) da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo da installare in ogni caso in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

ENTRATA IN VIGORE

La procedura di assegnazione del CIN, non è al momento ancora operativa, entreranno in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Fino a quando non sarà istituito definitivamente il CIN vi è l’obbligo di utilizzare il CIR regionale.

 

ALTRI OBBLIGHI

Chi gestisce in forma privata fino a tre appartamenti turistici deve effettuare, prima dell’avvio della locazione, una comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica. Se si supera questo numero l’attività deve considerarsi gestita in forma imprenditoriale (art. 11 e 12 L.R. 16/2004) pertanto è soggetta a SCIA, apertura Partita Iva, Iscrizione alla Camera di Commercio ecc….

Per locazioni inferiori o pari a 30 giorni (qualora non venga fatta la registrazione facoltativa) è obbligatorio effettuare una comunicazione in via telematica all’autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore dall’arrivo dei turisti. La comunicazione degli alloggiati non è necessaria quando si affitta per un periodo superiore ai 30 giorni, poiché in questo caso il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e la registrazione sostituisce la comunicazione.

LA CEDOLARE SECCA AL 26%

Anche la legge di bilancio 2024 in vigore dal 1° gennaio, introduce importanti novità per le locazioni brevi.

In dettaglio, è stata aumentata dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta. L’aliquota del 26 per cento si applica a partire dal secondo immobile locato e la scelta dell’immobile su cui si applica il 21 per cento spetta al contribuente.

Inoltre, la stessa norma 2024 ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliari.

Nel dettaglio, si prevede che, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto.

Potrebbe piacerti anche