Fringe benefits: in Gazzetta Ufficiale la nuova soglia di 3.000 euro

Il Decreto Aiuti quater, D.L.18 novembre 2022 n. 176, pubblicato nella G.U. 18 novembre 2022 n. 270, ha stabilito che per l’anno 2022 il valore totale di

  • buoni spesa o carburante acquistati dall’azienda ed assegnati al lavoratore
  • rimborso in busta paga di bollette relative ad utenze domestiche di luce, acqua e gas,

unitamente al valore, sempre in busta paga, di

  • fringe benefit, quali ad esempio l’auto aziendale in uso promiscuo

non concorrono a formare il reddito, nel limite di 3.000 euro annui.

 

Si richiamano qui le indicazioni già fornite quando il tetto era a 600 euro:

  • la scelta di erogare o meno i fringe benefit spetta al datore di lavoro. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo di corresponsione;
  • la misura non è un credito di imposta ma un valore che rimane a carico dei datori di lavoro che possono solo dedurlo dai costi aziendali e non possono portarlo a “compensazione” in F24;
  • possono beneficiare di questa misura tutti i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente e assimilato. Quindi lavoratori subordinati ma anche co.co.co, amministratori, tirocinanti;
  • il datore può scegliere liberamente a chi erogare questo beneficio.

 

Va notato che a differenza del precedente limite di 600 euro, il tetto ora è tale da comprendere la quasi totalità delle auto in uso promiscuo (il cui valore è già stato assoggettato a prelievo fiscale durante l’anno e che andrà di conseguenza restituito in fase di conguaglio). Pertanto, rispetto a quanto previsto quando il limite era 600 euro, anche chi ha l’auto aziendale può ora ricevere questo beneficio, sia pure in via residuale per la differenza tra il valore dell’auto e i 3.000 euro. Esempio: dipendente con auto assegnata del valore convenzionale ACI di 2.000 euro à può avere 1.000 euro tra buoni spesa/carburante e/o rimborso bolletta.

La misura vale solo per il 2022 e i buoni acquistati dall’azienda oppure i rimborsi delle bollette devono essere erogati entro il 12 gennaio 2023 secondo il principio di cassa allargata.

Ricordiamo quali bollette possono essere rimborsate e attraverso quale procedura:

  • le bollette devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese à conta la proprietà, il possesso, l’usufrutto, ecc. dell’immobile, non la residenza
  • sono rimborsabili tutte le bollette di luce, acqua e gas emesse nel 2022
  • il lavoratore deve rilasciare una autocertificazione con la quale afferma che la stessa bolletta non è stata oggetto di rimborso da parte di altri soggetti

L’azienda deve conservare la bolletta insieme alla prova del pagamento; in alternativa può conservare tutto il dipendente, a patto che rilasci una autocertificazione con la quale attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

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