Legge “Milleproroghe” e recenti novità fiscali

Limiti al contante

Per effetto di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe, la soglia relativa al limite all’uso del contante torna a 2.000 euro. La soglia, scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, ora risale e il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023.

La modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati.  È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo.

Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta effettuando alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.

Rivalutazione di quote e terreni

Con una disposizione del decreto Energia, il legislatore riempie il vuoto normativo lasciato dalla legge di Bilancio 2022: è possibile procedere alla rivalutazione di quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2022, con un’imposta sostitutiva del 14%.  In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva del 14% dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti al 1° gennaio 2022, può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022, oppure in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro: il 15 giugno 2022, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%. L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della perizia. La perizia di stima deve essere redatta e asseverata entro il 15 giugno 2022. L’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata. Inoltre, nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Sono ammessi alla rideterminazione le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia se alla data del 1° gennaio 2022 posseggono: terreni edificabili o con destinazione agricola, o partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. La norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non. Deve però trattarsi di beni detenuti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR, ossia in termini concreti, si applica in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Riduzione termini di accertamento con tracciabilità incassi e pagamenti

L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per l’anno 2022 l’incentivazione all’utilizzo di pagamenti elettronici con la riduzione dei termini di accertamento ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi da cinque a tre anni. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia con la risposta all’istanza di interpello n. 331/2021.

Condizione necessaria è che il contribuente sia in grado di garantire la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti per le operazioni di importo superiore a 500 euro. Gli strumenti di pagamento e incasso che garantiscono la tracciabilità sono carte di credito o debito, oltre ai mezzi di pagamento individuati dall’art. 3 del DM 4 agosto 2016, quali il bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibili. Inoltre è necessario che l’intero volume d’affari del periodo d’imposta sia “certificato” con l’emissione di fatture elettroniche e che i corrispettivi siano trasmessi telematicamente all’Agenzia. Il beneficio riguarda sia i redditi d’impresa che di lavoro autonomo.

Per potere usufruire dei questa agevolazione, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello dichiarazione dei redditi relativo all’anno di riferimento.

Ammortamento: possibile per tutti sospondere tutta la quota 2021

La conversione in legge del decreto milleproroghe (DL 228/2021) elimina la disparità di trattamento tra coloro che nel bilancio 2020 avevano optato per la sospensione totale dell’ammortamento e coloro che si erano comportati diversamente. Ora, indipendentemente dal comportamento adottato lo scorso anno, è possibile sospendere fino al 100% della quota d’ammortamento a carico dell’esercizio. La finalità della norma è la corretta applicazione dei principi di redazione del bilancio, integrati dagli Oic, al fine di evidenziare nel bilancio un effettivo minore utilizzo degli impianti per la persistenza della pandemia.

In caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti, occorre dare adeguata evidenza in nota integrativa, assieme a ragioni dei cambiamenti, modifiche effettuate, agli effetti sul bilancio ed eventuali implicazioni fiscali. Le quote di ammortamento previste dal piano slitteranno parzialmente o totalmente ancora di un esercizio, con ulteriore aumento della vita utile. È obbligatorio destinare a riserva indisponibile una quota dell’utile pari all’importo dell’ammortamento non imputato. Mentre rimane immutata la possibilità di dedurre fiscalmente la quota sospesa.

Ripiano perdite e riduzione di capitale rinvati al 2026

Possibili problemi relativi a richieste di finanziamento a lungo termine

Il DL milleproroghe conferma che per le perdite che possono emergere dai bilanci 2021, l’obbligo di ripianamento è differito fino al bilancio 2026. Non opera nemmeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Per gli amministratori resta l’obbligo d’informativa che impone la convocazione senza indugio dell’assemblea per riferire ai soci circa la situazione. Inoltre la norma impone una distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite sospese con specificazione della loro genesi nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Resta fermo in ogni caso il divieto di distribuzione di utili.

Potrebbero verificarsi problemi tra le imprese e gli istituti di credito che le hanno finanziate, con riferimento a finanziamenti a medio lungo termine accompagnati da covenants finanziari, ossia da vincoli posti dal soggetto finanziatore su alcuni parametri di bilancio utili a monitorare l’andamento della gestione e la dinamica finanziaria dell’impresa. Nei casi di violazione di questi covenants fissati contrattualmente, l’istituto di credito potrebbe richiedere il rientro anticipato della linea di finanziamento accordata.

Beni 4.0 prenotati nel 2021, ultimazione entro dicembre

L’articolo 3-quater del DL Milleproroghe, allunga fino al 31 dicembre 2022 il termine per ultimare gli investimenti in beni strumentali prenotati entro fine 2021 mantenendo i più vantaggiosi bonus vigenti al momento dell’ordine.

Per gli acquisti di beni materiali e immateriali, ad esempio: pc, tablet, attrezzature, autocarri o software, il credito d’imposta è fissato al 10% per il periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2021 e scende al 6% nel 2022.

Per gli investimenti in beni materiali con caratteristiche “Industria 4.0” il credito d’imposta della legge 178/2020 è variato, nel 2021, per scaglioni di valore, tra il 50% per importi fino a 2,5 milioni; il 30% per importi compresi tra 2,5 e 10 milioni e il 10% per importi compresi tra 10 e 20 milioni.

Per i medesimi scaglioni il tax credit per il 2022 è invece pari al 40%, al 20% e al 10%.

L’arco temporale rilevante per effettuare gli investimenti avvalendosi delle più convenienti misure del credito d’imposta vigenti nel 2021 è prolungato al 30 giugno 2022, qualora entro il 31 dicembre scorso si sia concluso il contratto con il fornitore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del corrispettivo complessivo.

Omessa trasparenza sugli aiuti ricevuti, sanzioni da luglio

Due emendamenti del DL Milleproroghe prevedono che le sanzioni si applicheranno dal 1 luglio 2022 per le infrazioni commesse nel 2021, e dal 1 gennaio 2023 per le infrazioni commesse nel 2022.

Si tratta delle sanzioni sul mancato obbligo di trasparenza in bilancio o nei siti internet istituzionali, delle erogazioni pubbliche fruite da enti quali: associazioni, onlus, fondazioni, nonché talune cooperative sociali, tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, nei propri siti internet o analoghi portali digitali. L’obbligo di trasparenza riguarda altresì le imprese commerciali tenute a redigere la nota integrativa, le quali sono tenute a inserire proprio in nota integrativa del bilancio singolo o consolidato, gli importi ricevuti ai sensi di questa disposizione. I soggetti esclusi dall’obbligo di redazione della nota integrativa e i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, come piccoli imprenditori, società di persone e microimprese, devono assolvere l’obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche fruite, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

È previsto l’esonero dagli adempimenti se l’importo di sovvenzioni e sussidi da indicare resta sotto i 10mila euro nel periodo considerato. Inoltre per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna, articolo 52 della legge 234/2012) basta menzionare tale situazione.

Confermata la detraibilità delle spese per visti e asseverazioni relative al 2021

Le spese effettuate nel corso del 2021 per ottenere visti e asseverazioni relative al superbonus e a tutti i bonus minori, sono sempre detraibili. Inoltre per questi bonus sarà possibile effettuare la cessione senza formalità particolari, come visti e asseverazioni, se si tratta di piccoli lavori di importo inferiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera effettuati tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Il DL Milleproroghe oltre a confermare l’indicazione espressa dalla Legge di Bilancio 2022, sulla detraibilità delle spese per visti e asseverazioni sostenute nel 2022, ora la estende alle spese sostenute durante il 2021. Inoltre la detraibilità continua ad applicarsi anche per le spese sostenute dopo l’entrata in vigore del decreto Antifrodi (Dl 157/2021), ossia dopo il 12 novembre 2021. Le norme introdotte con il decreto antifrode prevedono che asseverazioni e visti non sono necessari per le opere classificate come attività di edilizia libera e di importo complessivo non superiore a 10mila euro, ad eccezione del bonus facciate. Il Dl Milleproroghe consente a chi ha già richiesto i visti e le asseverazioni per queste opere di avvalersi comunque della detraibilità, mentre chi non ha ancora fatto richiesta di asseverazioni e visti preliminari alla cessione del credito, avrà questa alternativa e potrà comunicare l’opzione per trasferire i propri crediti senza visti e asseverazioni di congruità.

Assemblee ancora a distanza fino al 31 luglio

L’articolo 3 del Dl milleproroghe sposta al 31 luglio 2022 il termine di cui all’articolo 106 del Dl 18/2020, entro cui si può approfittare delle modalità di emergenza per lo svolgimento delle assemblee societarie.

Fino al 31 luglio possono quindi essere tenute le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti l’obbligo di intervenire in audio-video conferenza.

La legge si riferisce alla data in cui l’assemblea è tenuta e non alla data di convocazione, eliminando così i dubbi sul punto se la legittimazione a seguire le norme emergenziali dipenda dalla data di spedizione dell’avviso di convocazione, o da quella di svolgimento.

Con la proroga al 31 luglio 2022 è possibile stabilire nell’avviso di convocazione dell’assemblea, anche in deroga a clausole statutarie, che nelle società di capitali e cooperative sia possibile esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza, oppure è possibile prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione senza necessità di presenze nel medesimo luogo di presidente, segretario o notaio. Per le SRL, con apposita previsione nell’avviso di convocazione, si può stabilire che l’espressione del voto avvenga col metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Per le società cooperative è prevista inoltre la possibilità della nomina del rappresentante designato, cui i soci possono delegare il voto per le assemblee ordinarie o straordinarie, oltre alla facoltà di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento si svolga solo tramite il rappresentate designato, escludendo ogni possibilità di intervento dei soci anche da remoto.

Riapertura dei termini per la dilazione dei ruoli

E’ stata estesa al 30 aprile 2022 la possibilità di richiedere la rateizzazione di carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data del 8 marzo 2020 (di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del decreto “Cura Italia”), è intervenuta la decadenza dal beneficio.

Potrebbe piacerti anche