Sintesi Decreto Riaperture
Il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – c.d. Decreto Riaperture – approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dal 25 marzo 2022.
Cosa contiene
Il nuovo decreto legge contiene disposizioni, interventi e norme che si applicheranno dopo la conclusione dello stato di emergenza fissato per il prossimo 31 marzo.
Il decreto inoltre prevede, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di adottare di una o più provvedimenti alla luce dell’andamento dell’epidemia e del progressivo rientro in una gestione ordinario delle imprese, delle istituzioni e delle persone come prima della fase pandemica.
La sintesi
Tre sono gli elementi chiave del provvedimento:
- La fine del sistema delle zone colorate e di tutte le misure conseguenti.
- Il graduale superamento del green pass;
- L’eliminazione delle quarantene precauzionali.
Sottolineiamo che la quasi totalità delle misure previste valgono dal 1° al 30 aprile 2022.
A partire dal 1° Maggio, green pass e mascherine non saranno più obbligatori, tranne per visitare parenti o conoscenti ricoverati nelle residenze sanitarie e nei reparti di degenza degli ospedali.
Di seguito riportiamo una sintesi delle misure previste nel decreto in vigore dal 1° aprile.
Ricordiamo che fino al 30 aprile restano in vigore i protocolli di sicurezza Covid sulla sanificazione degli ambienti.
Mascherine
Dal 1°al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (di qualsiasi tipo):
- in tutti i luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private;
- in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Dal 1°al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 nei seguenti casi:
- per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
Distanza
È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
Green Pass e luoghi di lavoro
Dal 1°al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori.
I lavoratori con meno di 50 anni d’età possono accedere al lavoro con il green pass base.
Dal 1° maggio 2022 tale obbligo è eliminato.
Lavoro agile e sorveglianza sanitaria
Fino al 30 giugno 2022 sono prorogati i termini:
- per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
- per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
Obbligo Vaccinale
Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l’obbligo di concludere il ciclo vaccinale, compreso il richiamo, per tutti i lavoratori over 50 e per tutti i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
- personale scolastico;
- personale del comparto sicurezza, difesa, polizia penitenziaria;
- personale delle università.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Attività possibili con il Green Pass base
Dal 1°al 30 aprile 2022, con il green pass base è possibile accedere ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio (sono esclusi i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, per cui non è necessaria alcuna certificazione);
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”
Fino al 31 dicembre 2022 rimane il green pass base per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
Dal 1°al 30 aprile 2022, con il green pass base è possibile accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Dove risulta obbligatorio il Green Pass Rafforzato
Dal 1° al 30 aprile 2022, il green pass rafforzato, è obbligatorio per accedere ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno più applicabili i limiti di capienza attualmente vigenti);
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Dove non serve più il Green Pass
Non è più necessario il Green Pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
Il green pass non è più richiesto nei Pubblici Esercizi, per consumare all’aperto.
Dal 1° aprile non è più necessario il Green Pass per accedere alle strutture ricettive.
Isolamento e auto sorveglianza
Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione. Non cambiano le regole sulla quarantena già vigenti.
Per tutti i contatti stretti dal 1° aprile è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Scuola
Il decreto, per quanto riguarda la scuola, prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.
Per le Scuole
- dell’infanzia e Servizi educativi
- primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.
In questa situazione l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento in caso di positività
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Linee Guida e Cartellonistica
In merito alla cartellonistica si attendono le nuove linee guida, che sostituiranno quelle attuali che sono state abolite.
Pertanto non appena saranno rese disponibili le nuove linee guida, saranno predisposte le nuove indicazioni e la nuova cartellonistica informativa che potrà essere utilizzata come riferimento.