Decreti del 23 e 29 dicembre 2021 – le ultime indicazioni normative

Con i Decreti Legge approvati nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre e del 29 dicembre scorso sono state modificate le misure volte a contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

Vi ricordiamo che lo stato di emergenza ad oggi è in vigore fino al prossimo 31 marzo 2022.

Di seguito una sintesi dei punti di maggior interesse; tutte le misure indicate sono in vigore già dal 25 dicembre, eccettuato quelle per cui è prevista una diversa decorrenza (indicata nel punto specifico).

Riportiamo l’elenco aggiornato delle attività consentite a seconda della zona in cui si ci trova – intendendo con zona il tipo di colore attribuito all’area (bianco, giallo, arancione, rosso):

ATTIVITA’ CONSENTITE

Super green pass anche al bancone – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

L’obbligo del super green pass (no tampone) viene esteso anche alla ristorazione per il consumo al banco al chiuso, fino alla cessazione dello stato d’emergenza; in base alla normativa COVID il termine servizi di ristorazione va inteso in senso ampio, e comprende bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, gastronomie ecc.

Unici esonerati i minori di 12 anni e soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione Super Green Pass ad altre attività

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • centri congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi sia al chiuso che all’aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, sia al chiuso che all’aperto;
  • sagre e fiere;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • servizi di ristorazione all’aperto;

Inoltre, sempre dal 10 gennaio 2022, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Feste all’aperto vietate – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

Discoteche e sale da ballo – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

Fino al 31 gennaio 2022 sono chiuse le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati , e sono vietati gli eventi, le feste e i concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto.

L’Area Legale nazionale di Confcommercio ha ulteriormente chiarito che il decreto festività vieta alle discoteche l’apertura con l’utilizzo della sola licenza accessoria di bar/ristorante quindi anche senza consentire il ballo, perché si tratta di una licenza collegata ad un attività vietata.

Ulteriori precisazioni per i Pubblici Esercizi

Si precisa che la chiusura delle sale da ballo e discoteche riguarda anche i “locali assimilati” dove si svolgono eventi musicali aperti al pubblico, il tutto per evitare i rischi connessi all’assembramento di persone.

Pertanto, il locale non dovrà essere snaturato nella sua principale attività (es: ristorazione) per essere trasformato in locale di pubblico spettacolo: possono essere ammessi soltanto accompagnamenti di musica di sottofondo e musica di atmosfera.

I concertini, la presenza di DJ e il karaoke non devono comunque comportare un’attività assimilabile a quella delle sale da ballo e pertanto deve essere limitata e controllata da parte dell’esercente per evitare assembramenti.

Obbligo di mascherina all’aperto – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

Anche nelle regioni (come tuttora l’Emilia-Romagna) che si trovano in zona bianca, fino al 31 gennaio, è obbligatorio tenere la mascherina all’aperto.

Obbligo di mascherine FFP2 – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

È stato introdotto l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. L’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 vale anche su tutti i mezzi di trasporto.

Siamo in attesa di aggiornamenti sul prezzo calmierato su tali dispositivi.

Durata del green pass

Il decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il Green pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19

Viene ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di seguito specificate:

  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARSCoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario, la validità è diminuita da nove a sei mesi, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), la durata è ridotta da nove a sei mesi, decorrenti dalla predetta data di somministrazione;
  • per le certificazioni verdi COVID-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), la validità è ridotta da nove a sei mesi dall’avvenuta guarigione.

Quarantene e sue modalità alternative

Le nuove regole della quarantena (dl 229/21 art. 2) si applicano anche alle persone sottoposte a misura precauzionale alla data del 31 dicembre (data entrata in vigore del dl) pertanto le misure della quarantena possono essere sospese se in ottemperanza di quanto previsto.

GESTIONE DELLA QUARANTENA

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

DEFINIZIONE

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

n.b. Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

La quarantena per i contatti stretti dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che:
    • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
    • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
    • siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

Non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Contatti a basso rischio

DEFINIZIONE

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
  • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Quarantena dall’estero

Rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato.

È prevista l’effettuazione di tamponi a campione al momento dell’ingresso in Italia dall’estero: in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni. Chi non ha a disposizione un alloggio dove stare in isolamento va nel Covid Hotel.

Estensione obbligo green pass ai corsi di formazione privati – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

Sono aggiunti all’elenco di attività che possono essere svolte in zona bianca solo con green pass, i corsi di formazione privati se svolti in presenza.

Visite nelle RSA strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice – ATTENZIONE: la misura è già in vigore

I visitatori delle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice dovranno avere il Green pass “rafforzato” (solo guariti e vaccinati), ma, se non è stata effettuata la terza dose, si dovrà esibire anche un tampone negativo.

Capienze

Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Alcune indicazioni utili dal Ministero della Sanità e dal Portale nazionale della Certificazione Verde

Contact tracing, test diagnostici, quarantena e isolamento sul sito del ministero della Salute (in continuo aggiornamento) sono presenti alcuni chiarimenti sui comportamenti da tenere in caso di possibile contatto con un positivo.

Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena

Invece al link di seguito potete sempre verificare i chiarimenti aggiornati sul Green Pass.

FAQ GREEN PASS

 

Decreti e circolari

Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021

Decreto legge n. 229 del 30 dicembre 2021

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