Sovvenzioni/contributi pubblici: obblighi informativi entro il 31 dicembre 2021
L’articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture” ha disposto il differimento del termine per l’indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche in nota integrativa o sul sito internet/portale digitale al 31 dicembre 2021.
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio/consolidato;
ovvero
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:
- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
- altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).
L’articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021, c.d. “Decreto Riaperture” dispone nella sostanza il differimento del termine per l’indicazione delle informazioni relative ai contributi e alle sovvenzioni pubbliche in nota integrativa o sul sito internet/portale digitale al 31 dicembre 2021. In realtà, normativamente, si tratta di una moratoria nell’applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2021: fatta salva la previsione di un’ulteriore proroga, chi non adempie all’obbligo entro detto termine potrà essere assoggettato a sanzioni.
Esclusioni
L‘obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies:
“la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza … operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti…tiene luogo degli obblighi…posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis”.
Ciò a condizione che nella Nota integrativa ovvero sul sito Internet/portale digitale sia dichiarata l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.
Informazioni da riportare sul sito internet/portale associazione
Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all’obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo informativo in esame non può essere assolto con l’indicazione in Nota integrativa ma richiede l’utilizzo del sito Internet/portale dell’associazione di categoria.
Regime sanzionatorio
Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, “a partire dal 1° gennaio 2020”, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all’adempimento in esame.
Adeguamento obblighi informativi per il 2021
L’articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 dispone che:
“per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022”.
Con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2020, che:
- dovevano essere indicate nella nota integrativa ai bilanci 2021 o,
- per i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, dovevano essere pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, tale adempimento potrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2021.
Si noti che per i soggetti che:
– hanno già depositato il bilancio 2021 (la maggioranza visto che il termine per il deposito scadeva il 29 luglio 2021);
– non hanno provveduto ad indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.
Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Si ritiene quindi che il verbale del bilancio corretto vada approvato entro il 31 dicembre 2021 e il deposito del “nuovo bilancio” vada effettuato entro il 30 gennaio 2022.
Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, invece, sarà necessario indicare le informazioni richieste sul sito internet (del soggetto interessato alle erogazioni o dell’associazione di categoria di appartenenza) entro il 31 dicembre 2021.