
Novità CONAI: semplificazioni procedurali per le imprese
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha emanato nei giorni scorsi due Circolari relativamente a
- Procedura agevolata (facoltativa) di applicazione e dichiarazione del Contributo Ambientale Conai già riservata ai “piccoli commercianti” di imballaggi. Ulteriore estensione ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (esempio stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.)
- Scheda 6.3 (collegata ai moduli di dichiarazione 6.1 e 6.2) relativa alle cessioni di imballaggi in esenzione dal Contributo ambientale effettuate nei confronti di esportatori abituali.
Si riporta a seguire una sintesi delle semplificazioni previste:
Procedura agevolata per trasformatori di imballaggi (es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.) in vigore dal 1° Ottobre 2022
La procedura agevolata, già applicata ai piccoli commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi non rilevanti di imballaggi in termini di peso e che possono pagare il Contributo Ambientale Conai (CAC) direttamente ai fornitori al momento dell’acquisto degli imballaggi (anziché addebitarlo in fattura ai clienti in prima cessione, dichiararlo e versarlo al Consorzio) dal 1° Ottobre prossimo sarà estesa anche ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti acquistati, senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.)
La soglia per accedere a tale procedura è stabilita nel limite di 150 tonnellate (per ciascun materiale) di imballaggi gestiti nell’anno precedente.
La fruizione della suddetta procedura agevolata è facoltativa e le imprese che intendono avvalersene devono inviare al CONAI un’autocertificazione una tantum (Modulo 6.24) con contestuale revoca del modulo 6.23 (cessioni tra produttori/commercianti di imballaggi) se eventualmente già inviato ai fornitori.
Le aziende dovranno inoltre apporre la dicitura “Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto” nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti agli utilizzatori. Sono escluse da tale procedura le aziende che effettuano lavorazioni minimali su imballaggi dello stesso materiale (a prescindere dalla tipologia) di quelli prodotti o trasformati direttamente ed oggetto di prime cessioni.
Cessioni di imballaggi in esenzione dal contributo ambientale in vigore dal 1° Gennaio 2023
La semplificazione, per le aziende che abbiano effettuato cessioni di imballaggi nei confronti di clienti esportatori che abbiano attivato la procedura cosiddetta ex-ante (con il modulo 6.5/Fornitori), prevede la possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata.
Tale procedura è alternativa alla periodicità mensile o trimestrale che continuerà comunque a restare in vigore per le aziende che intendano continuare ad utilizzarla.
La semplificazione è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.
Le aziende che intendono usufruire della nuova procedura dovranno indicare nella prima dichiarazione dell’anno (con i moduli 6.1 e/o 6.2 che saranno opportunamente integrati) la volontà di usufruire della semplificazione e potranno inviare la Scheda 6.3 con periodicità annuale (anziché mensile o trimestrale), in occasione della presentazione dell’ultima dichiarazione (dicembre, IV trimestre, annuale) effettuata a gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento.
Per informazioni o per ricevere copia delle circolari è possibile contattare il nostro Servizio Ambiente e Rifiuti.
Per eventuali approfondimenti è possibile contattare direttamente il CONAI numero verde 800337799 oppure via mail infocontributo@conai.org.