Etichettatura dei prodotti alimentari

Le informazioni sugli alimenti ai consumatori

Il crescente interesse da parte dei consumatori nell’acquisto dei prodotti alimentari salutistici ha reso molto importante l’etichetta, che assume un ruolo informativo strategico sulle caratteristiche del prodotto per effettuare una scelta attenta e consapevole. Di conseguenza è da ritenersi di estrema importanza la normativa che ne regola il contenuto (Regolamento UE n. 1169/2011 e D. l. n. 231/2017 e s.m.i.).

E’ inizialmente importante distinguere tra:

ALIMENTI PREIMBALLATI, cioè prodotti imballati prima di essere posti in vendita, o avvolti in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

ALIMENTI VENDUTI SFUSI, cioè prodotti non preconfezionati, preincartati o imballati direttamente negli esercizi di vendita, prodotti venduti previo frazionamento o confezionati a richiesta del cliente.

Le informazioni obbligatorie

In merito alle ultime disposizioni, per gli ALIMENTI PREIMBALLATI, le indicazioni minime obbligatorie in etichetta sono le seguenti:

  • la denominazione dell’alimento (es. Prodotto dolciario da forno) corrisponde alla denominazione legale definita dal legislatore o in mancanza, dal nome consacrato da usi e consuetudini. E’ da distinguere dalla denominazione commerciale con cui l’imprenditore vuole eventualmente identificare il proprio prodotto.
  • l’elenco degli ingredienti (gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di peso); se un ingrediente identifica il prodotto (QUID es. torta al cioccolato) va indicata la percentuale di questo ingrediente, se un ingrediente è a sua volta composto da altri ingredienti (es. confettura di albicocche), questi vanno indicati fra parentesi (nell’esempio: albicocche, zucchero, ecc.)
  • allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato Il del Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; gli allergeni devono essere sempre evidenziati (in grassetto o MAIUSCOLO o sottolineato)
  • la quantità netta dell’alimento;
  • il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto;
  • il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto, come ad esempio per carni anche congelate, prodotti ittici, ortofrutta, ecc;
  • le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • una dichiarazione nutrizionale sono escluse le piccole attività artigianali).
  • altre indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative;

Per gli ALIMENTI VENDUTI SFUSI invece dovranno essere sempre evidenziati (in grassetto o MAIUSCOLO o sottolineato) gli allergeni contenuti nel prodotto, sul cartello/libro unico degli ingredienti e sui recipienti o comparti in cui sono esposti.

Si ricorda che per i prodotti venduti sfusi, come previsto da precedenti normative, il cartello/libro unico degli ingredienti, deve comunque riportare:

  • la denominazione di vendita, corrisponde alla denominazione legale definita dal legislatore o in mancanza dal nome consacrato da usi e consuetudini ed è da distinguere dalla denominazione commerciale con cui l’imprenditore vuole eventualmente identificare il proprio prodotto
  • l’elenco degli ingredienti, che deve essere preceduto dalla parola “ingredienti” e riportare gli ingredienti in ordine decrescente di peso; se un ingrediente identifica il prodotto (QUID es. torta al cioccolato) va indicata la percentuale di questo ingrediente, se un ingrediente è a sua volta composto da altri ingredienti (es. confettura di albicocche), questi vanno indicati fra parentesi (nell’esempio: albicocche, zucchero, ecc.)
  • allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  • le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
  • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  • la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  • altre indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
  • Oli vegetali. ATTENZIONE: altro aspetto importante è l’indicazione degli oli vegetali, di cui occorrerà indicarne la natura, mentre in precedenza era sufficiente riportare solo la dicitura “oli vegetali”.

Dove esporre le informazioni

Per  i  prodotti  della  gelateria,  della  pasticceria,  della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi  comprese  le preparazioni  alimentaril’elenco  degli  ingredienti  può  essere riportato su un unico e apposito cartello, registro   o   altro   sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a  disposizione dell’acquirente,  in  prossimità  dei  banchi  di  esposizione  dei prodotti stessi.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Indicazioni per ristoranti

Per i ristoranti non vi e’ l’obbligo di un libro che elenchi gli ingredienti, ma solo di un registro con gli allergeni presenti nei piatti presenti sul menu’ o comunque somministrati.

Con riferimento agli alimenti serviti alle collettività, trova applicazione, altresì, l’obbligo di riportare la designazione «decongelato».

Le acque idonee al consumo   umano   non   preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Collaboratori e dipendenti

Per chi ha collaboratori/dipendenti è obbligatorio un documento in cui ogni collaboratore/dipendente dichiari di avere letto il libro o il registro e di sapere dove si trovi.

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