Sintesi del D.P.C.M. del 2 marzo 2021

Sintesi e Validità

Il Presidente Mario Draghi ha firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che detta le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da virus Sars-CoV-2.

Il Decreto entra in vigore il 6 marzo 2021 e resta vigente fino al 6 aprile 2021.

Resta ferma, comunque, la possibilità da parte della Regione Emilia Romagna di reiterare e/o introdurre limitazioni ulteriori.

Di seguito una prima sintesi, sviluppata nelle singole sezioni, delle principali misure confermate e delle novità introdotte:

  • Confermata ripartizione dell’Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa, in base ai livelli di rischio;
  • Confermato obbligo di mascherine anche all’aperto;
  • Confermato obbligo distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • Confermato coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5;
  • Confermato divieto di spostamenti tra le Regioni fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.

Si informa che, trattandosi di un nuovo testo normativo, potranno susseguirsi aggiornamenti ed interpretazioni nei prossimi giorni, di cui daremo prontamente comunicazione.

DPCM 2 MARZO 2021

ALLEGATI DPCM 2 MARZO 2021

ordina n. 28 del 06-03-21 regione Emilia – Romagna

 

Suddivisione Emilia - Romagna

La suddivisione in Macro Aree

Il provvedimento, nella sostanza, conferma le disposizioni già contenute nei precedenti decreti, dettando una disciplina specifica a seconda della classificazione di rischio in cui vengono collocati i diversi territori: zona bianca, gialla, arancione e rossa.

Vengono disposte MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (“zona bianca” e “zona gialla”, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona rossa”).

Cambio colore delle regioni

Le disposizioni per le zone arancioni e rosse, da ora in poi, saranno applicate a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze del Ministero della Salute, che identificano le fasce di rischio per ciascuna regione, ove non siano previste misure più rigorose.

ZONE BIANCHE:

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Riportiamo di seguito, per ragioni di sintesi, le PRINCIPALI misure previste per la zone gialle, per le zone arancioni e per le zone rosse.

ZONE GIALLE:

  • Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo l’isolamento rispetto a non conviventi.
  • Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata in ambito regionale, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14
  • Sino al 27 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata/uscita dalle regioni (salvo motivi salute, lavoro, necessità).
  • Obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020
  • Obbligo nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) di esporre all’ingresso un cartello con numero massimo di persone ammesse
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Vietate le festenei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere ed analoghi eventi.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all’aperto: dal 27 marzo sono consentiti con posti a sedere preassegnati e distanziati e nel rispetto di specifici numeri massimi di spettatori rispetto alla capienza consentita.
  • Sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, ventri natatori, centri benessere.  Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Si svolgono nel rispetto dei Protocolli e Linee Guida adottati dalla Conferenza delle Regioni ed a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale, gli ingressi in modo dilazionato e che sia impedito di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

 Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Relativamente all’asporto, ed al caso specifico del commercio al dettaglio di bevande, si evidenzia che non sarà più in vigore invece, dal 6 marzo, il divieto di asporto dopo le ore 18.00 previsto dal precedente DPCM per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella identificata dal codice Ateco 47.25, essendo stato confermato predetto divieto solo per l’attività identificata dal codice Ateco prevalente 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina).

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE:

  • Sono consentite dalle 05.00 alle 18.00;
  • Il consumo al tavolo è consentito per una massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • È consentita senza limitazioni orarie la ristorazione negli alberghi ed in altre strutture ricettive a favore degli alloggiati;
  • È sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Relativamente all’asporto, però, permane il divieto (valido per tutte le zone, giallo, arancione, rosso) dell’asporto dopo le ore 18.00 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar ed esercizi similari senza cucina).
  • devono essere rispettate le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’apertura delle attività economiche (si ricorda, ad esempio: l’obbligo di rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici; la disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; la possibilità di attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate alcune indicazioni; la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti);
  • Continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e gli esercizi siti nelle aree di rifornimento carburante lungo autostrade, itinerari europei E45 e E55, ospedali, aeroporti, porti, interporti.
  • Si ricorda che nella Regione Veneto è ancora vigente fino al 5 marzo (dopo tale data si rimane in attesa di eventuali proroghe/modifiche) l’Ordinanza 11 del 9 febbraio che prevede la consumazione esclusivamente da sedutidalle ore 15.00 e fino alle 18.00. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca, sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.

ZONE ARANCIONI:

  • Nei territori che ricadono in zona arancione si conferma l’ulteriore divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori stessi (salvo che per esigenze lavorative, necessità, salute).
  • Sono parimenti vietati gli spostamenti fuori comune di residenza/domicilio/abitazione (salvo esigenza lavorative, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune).
  • E’ consentito, ma solamente in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno (nei limiti di persone già previsi per la zona gialla).

Dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai confini (escluso verso i capoluoghi di provincia).

(Es. In Emilia Romagna, le Province di Parma, Piacenza e Ferrara)

ZONE ARANCIONI RAFFORZATE:

(Es. In Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia)

Spostamenti

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • È sempre consentito il rientropresso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • Il transitosui territori dei comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.
  • Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti(previsti e disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021).

 Scuola e università

  • La scuola dell’infanziaprosegue in presenza.
  • Tutte le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
  • Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratorio in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Universitàe delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

 Tampone di Controllo

  • Nei territori interessati dall’ordinanza l’isolamento del caso confermato non potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo.

Diversamente dalle limitazioni previste per la zona gialla:

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 – con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).

ZONE ROSSE:

(Es. In Emilia Romagna, le Province di Bologna, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)

 Negozi

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021 (riportato sotto), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Indicazioni

La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.

  • Nei giorni festivi e prefestivi, sono in ogni caso chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, con le sole eccezioni di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Indicazioni

È consentita la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini), poiché si tratta di prodotti essenziali, al pari delle confezioni e calzature per bambini e neonati, dei giochi e dei giocattoli, e l’acquisto di detti beni si configura in termini di necessità.

Allo stesso modo, è consentita la vendita di abbigliamento per bambino per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature.

I negozi che vendono abbigliamento o calzature sia per adulti che per bambini possono restare limitando la vendita ai soli prodotti di abbigliamento per bambini. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Mercati

  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Attività di ristorazione

  • Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7: l’asporto è consentito fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per chi svolge attività prevalente identificata dal codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.
  • La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
  • È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Limitazioni agli spostamenti

  • In base al DPCM, oltre al divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di ogni spostamento, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute; è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Saranno consentite le attività di servizio alla persona elencate nell’allegato 24 al DPCM.

SCUOLA

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

  1. Nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. Nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. Nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Riassumendo, dunque, nel caso in cui la regione diventi rossa la chiusura è automatica ed è decisa dal Ministero della Salute il venerdì sulla base del monitoraggio dell’Iss che porta alla revisione dei colori. Negli altri casi dipende dai presidenti delle regioni o province autonome e non è obbligatoria.

 Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Spostamenti da e per l’estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.


Tavolo di confronto con le regioni

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Luoghi di lavoro

Per le regole su distanze e mascherine negli uffici, nelle fabbriche, nei negozi continuano a valere i protocolli e linee-guida anti contagio già previsti.

Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.

Controlli

I controlli per il rispetto della normativa sono affidati a Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e ove occorra all’Esercito già impiegato per l’operazione “Strade sicure”.

Sanzioni

Sono rimaste invariate dal precedente decreto che prevede:

  • Per chi viola le norme anti contagio, incluso l’obbligo di indossare le mascherine, le sanzioni restano da 400 euro a 1000 euro;
  • Per i pubblici esercizi, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
  • Per coloro che hanno contratto il Covid ma non rispettano la quarantena, si rischia l’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5.000 euro.

Allegato 23

Commercio al dettaglio consentito

(Non vale nei giorni festivi e prefestivi per mercati, centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, per i quali le sole eccezioni sono farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole)

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24

Servizi alla persona

 (In attesa di ulteriori indicazioni da parte del SUAP in merito alle indicazioni del presente DPCM e alla sentenza del Tar del Lazio sul precedente DPCM per le attività di Parrucchiere ed Estetiste, ora escluse dai servizi essenziali)

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicceria;
  • Lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

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