Credito d’imposta per canone di locazione

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate é stato reso noto il codice tributo 6920 che consente alle imprese la compensazione con modello F24 per gli affitti per uso non abitativo, ex art. 28, D.L. 34/2020. Il credito d’imposta per il canone di locazione degli immobili non ad uso abitativo è pari al 60%, mentre per le imprese con contratti di affitto d’azienda è del 30%.

Beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, agricola, arte o professione, con ricavi o compensi 2019 non superiori ai 5.000.000 di euro.

Il periodo di riferimento sono i mesi da marzo a maggio 2020. Per ottenere il credito d’imposta è necessario aver pagato il canone, per chi non avesse ancora provveduto il credito rimane sospeso fino all’effettivo pagamento. Concorrono anche le spese condominiali,a patto che siano riportate nel contratto di affitto; in tal caso, il credito di imposta si calcola sulla voce unitaria composta da canone più spese condominiali.

Strutture alberghiere e agrituristiche non rientrano in questa casistica; nel caso di strutture turistiche stagionali, i mesi da prendere a riferimento sono dei canoni da aprile a giugno.

Per beneficiare del credito d’imposta i soggetti esercenti attività economica devono certificare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto all’anno precedente. Per la spettanza del credito si rende necessario valutare la differenza di fatturato mese per mese, quindi può accadere che per uno dei mesi non sia consentito il credito di imposta.

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