Credito di imposta per imballaggi sostenibili

Sulla G.U. del 9 febbraio u.s. è stato pubblicato il Decreto 14/12/2021 che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta riconoscibile a tutte le imprese che hanno acquistato imballaggi sostenibili.

Il Decreto stabilisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.

TIPOLOGIA DI IMBALLAGGI CHE DANNO DIRITTO AL CREDITO DI IMPOSTA

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili inclusi
  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata dell’alluminio

SOGGETTI BENIFICIARI E VALORE DEL CREDITO

Tutte le imprese che hanno acquistato possono ottenere, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo annuale massimo di € 20.000.

REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI DEGLI IMBALLAGGI

Per poter beneficiare dell’agevolazione, i prodotti e gli imballaggi devono possedere gli specifici requisiti tecnici stabiliti dal Decreto e dimostrati da idonee certificazioni che dovranno essere rilasciate dai fornitori.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta in relazione alle spese sostenute nel 2019 e nel 2020, le imprese dovranno presentare istanza tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al 22 aprile 2022.

Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID

REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito di imposta verrà revocato:

  • nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • qualora la documentazione fornita contenga elementi non veritieri;
  • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Sulla piattaforma https://padigitale.invitalia.it sono disponibili il manuale per la presentazione della richiesta e le Faq.

Il Ministero della Transizione Ecologica ha inoltre reso disponibile un indirizzo mail dedicato per chiedere informazioni: info.materialidirecupero@mite.gov.it

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