
Vendita di prodotti alcolici o contenenti alcool
Torna l’obbligo di denuncia fiscale: le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla ex “licenza UTIF”
Con il c.d. “Decreto Crescita”, convertito nella Legge 58/2019, dal 30 giugno scorso, è stata reintrodotta la denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di numerose attività che, con la Legge 124/2017, ne erano state esentate.
Si evidenzia che la definizione di alcolici comprende le bevande alcoliche ma anche i prodotti che contengono alcool come per esempio i profumi.
Pertanto tornano ad essere obbligate a tale adempimento, le tipologie di attività che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito:
- i pubblici esercizi che vendono e/o somministrano bevande alcoliche e liquori (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, mense aziendali, circoli privati, ecc. ecc.)
- le attività di commercio al dettaglio di alcolici (sia esercizi di vicinato, che supermercati e ipermercati) nonché la vendita a mezzo di apparecchi automatici.
- le profumerie o comunque le attività legate al benessere che vendono prodotti contenenti alcool
Si precisa però che le casistiche relative agli obblighi, sono diversificate in relazione alla data di avvio attività:
- Sono obbligati a presentare istanza di denuncia coloro che hanno avviato l’attività nel periodo intercorrente tra la abolizione della denuncia e la sua reintroduzione, quindi dal 29/08/2017 al 29/06/2019;
- Sono inoltre obbligati a presentare istanza coloro che al 29/08/2017 erano già in possesso di licenza UTF/Agenzia Dogane ma da allora hanno effettuato variazioni che non sono state comunicate;
- Coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30/06/2019, devono presentare denuncia di attivazione, secondo le nuove modalità attraverso il SUAP.
Al seguente link lo schema sulle casistiche più comuni.
Per ulteriori informazioni e per la predisposizione dell’istanza (su appuntamento) è disponibile il nostro Servizio Licenze – Tel. 0546.21355.