Obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio/consolidato;
ovvero
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota
integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno
sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di
appartenenza.
La pubblicazione delle informazioni tramite quest’ultima modalità interessa anche:
- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).
Le seguenti imprese hanno ricevuto contributi nell’anno 2021 presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato indicati nella sezione TRASPARENZA:
Data pubblicazione 29/06/2022