Codice del consumo: annunci riduzione prezzi, pratiche commerciali ingannevoli e altre modifiche
Sono recentemente entrate in vigore alcune modifiche al Codice del Consumo (D.Lgs 205/2006) in materia di annunci di riduzione prezzi, pratiche commerciali ingannevoli, sistema sanzionatorio ecc.
Di seguito riportiamo una sintesi degli aspetti principali, specie riguardo agli annunci di riduzione prezzo le cui disposizioni si applicheranno dal prossimo 1° luglio 2023.
SINTESI MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO
Annunci di riduzione di prezzo
La nuova disposizione prevede che ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.
Per prezzo precedente si deve intendere il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione di prezzo.
La definizione di prezzo precedentemente applicato come prezzo più basso praticato alla generalità dei consumatori è diretta ad escludere le cosiddette “offerte personalizzate” (ovvero offerte riservate ad un consumatore specifico o a categorie specifiche al ricorrere di occasioni particolari) dall’alveo dei prezzi praticati da considerare.
L’obbligo di indicazione del prezzo più basso è escluso per i “beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente” come i prodotti agricoli e alimentari deperibili come individuati dal DLgs 198/2021 e che sono soggetti, per via dell’imminente scadenza, a dover essere scontati con maggiore frequenza al fine di velocizzarne la vendita.
In questa categoria rientrano solo quei beni come bevande o alimenti freschi o qualsiasi bene deperibile in virtù della propria composizione fisica e delle relative proprietà, conseguentemente sono da ritenersi esclusi quei beni che “scadono” soltanto nel senso commerciale, come ad esempio gli indumenti stagionali.
Per i prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni occorre indicare il periodo di tempo a cui il prezzo più basso fa riferimento.
Tale disposizione non si applica ai casi di “prezzi di lancio”, ovvero quelli per i quali si applica un prezzo inferiore al momento dell’immissione sul mercato.
Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita e senza interruzioni, l’obbligo di indicazione del prezzo più basso si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo più basso sarà il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.
Le disposizioni si applicano anche alle vendite straordinarie (liquidazioni, vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali), ma non alle vendite sottocosto nelle quali il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini dell’individuazione del prezzo più basso.
La violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro, irrogata dal sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni, tenendo conto di alcuni criteri stabiliti.
La disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo non assorbe l’applicazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette.
Di conseguenza occorre sempre fare attenzione, durante le campagne promozionali, di evitare di mettere in atto comportamenti – ad es. comunicazione pubblicitaria relativa ad uno sconto calcolato su un prezzo base diverso da quello effettivamente applicato nei punti vendita, o perché si riferiscono ad aspetti diversi dalla riduzione del prezzo – che possano essere inquadrati tra le azioni ingannevoli e conseguentemente sanzionati in modo assai più pesante.
Per rispondere ad alcune delle domande sui dubbi più comuni il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ha pubblicato le risposte alle domande frequenti (FAQ) elaborate allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con preciso ed esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo; queste risposte sono consultabili all’indirizzo https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/annunci-di-riduzione-di-prezzo-domande-frequenti-faq
Pratiche commerciali ingannevoli
Si segnala in particolare una nuova regolamentazione in materia di recensioni volta a:
- includere tra le pratiche commerciali ingannevoli per omissione di informazione rilevante, la mancata informazione da parte dei professionisti che forniscono l’accesso alle recensioni di indicare se e in che modo garantiscono che tali recensioni provengono da soggetti che abbiano effettivamente acquistato il prodotto (o fruito del servizio);
- includere tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli: la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio); l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.
Altre modifiche
Le modifiche normative introdotte al Codice del Consumo riguardano infine i seguenti argomenti:
- Aggiornamento definizioni in considerazione di servizi e contenuti digitali
- Pratiche commerciali ingannevoli nei confronti dei consumatori e recensioni
- Integrazione omissioni ingannevoli
- Estensione delle pratiche commerciali ingannevoli nel caso delle ricerche e recensioni online e della rivendita di biglietti
- Sistema sanzionatorio
- Estensione delle definizioni relative al digitale ai fini dei diritti dei consumatori nei contratti
- Estensione ambito di applicazione dei diritti dei consumatori nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali
- Estensione delle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
- Estensione delle informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali
- Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi sui mercati online
- Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali
- Requisiti formali per i contratti a distanza
- Diritto di recesso
- Violazione dell’obbligo di informazione sul diritto di recesso
- Estensione obblighi del professionista in caso di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali
- Obblighi del consumatore in caso di recesso
- Eccezioni al diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Per quanti interessati ad approfondire uno o più di questi argomenti è a disposizione una nota esplicativa di chiarimento – con riferimenti – elaborata dall’Ufficio Commercio e Legislazione d’Impresa di Confcommercio nazionale