Obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017, le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati:
- nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio/consolidato;
- per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota
- associazioni/fondazioni/ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell’Ambiente e le associazioni dei consumatori/utenti rappresentative a livello nazionale);
- cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;