
Green Pass nei luoghi di lavoro: aggiornamenti
È stato definitivamente convertito in Legge il Decreto Legge che ha introdotto l’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro.
Rispetto al testo originario si segnalano, fra le altre, le seguenti novità:
- l’obbligo di green pass riguarda anche i frequentanti i corsi di formazione;
- per i lavoratori in somministrazione è solo l’azienda utilizzatrice quella competente ad effettuare i controlli, mentre l’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
- qualora la validità di un certificato verde COVID-19 scada durante il corso della prestazione lavorativa il lavoratore può permanere nel luogo di lavoro, esclusivamente per il tempo necessario al completamento del proprio turno di lavoro;
- Per i lavoratori del settore sanitario privato, (ovvero tutte le strutture che richiedono autorizzazione sanitaria come ad esempio poliambulatori, studi medici, dentisti) è previsto, anche per il personale amministrativo, l’obbligo vaccinale (a cui seguirà, il rilascio del green pass rafforzato), ad esclusione dei contratti esterni.
- possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità della stessa.
A proposito dell’ultima disposizione elencata è opportuno sottolineare che la disposizione prevede unicamente la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare” il certificato verde, ma non la possibilità per il datore di lavoro di richiederne la consegna, né l’obbligo di accettare la richiesta.
Inoltre il Garante della Privacy ha specificatamente evidenziato che:
- i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi debbano essere specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente;
- nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate;
Pertanto, le imprese hanno la possibilità di valutare l’opportunità o meno di dare attuazione alla disposizione citata, considerato che:
- non si può escludere che la disposizione appena approvata possa subire, a seguito delle indicazioni del Garante, delle modifiche;
- le imprese che intendano dare attuazione alla norma dovranno adottare “misure tecniche e organizzative” idonee ad assicurare “la integrità e riservatezza” dei dati contenuti nel certificato verde (art. 5 del Reg. UE 679/2021) e la corretta gestione dei certificati consegnati;
- l’eventuale attuazione della norma comporterà, inoltre, per il datore di lavoro un duplice impegno: da un lato, mantenere le attuali procedure di verifica per quei lavoratori che non volessero consegnare il certificato verde, dall’altro strutturarsi per rispondere alle esigenze di coloro i quali, invece, scelgano di consegnare il certificato.
Le imprese che dovessero optare per l’acquisizione di copia della certificazione, per rispettare la normativa vigente in materia di privacy, dovranno comunque:
- eseguire una valutazione d’impatto privacy (DPIA), poiché con il certificato verde acquisirebbero categorie particolari di dati;
- a valle della DPIA, adottare misure per mitigare i rischi;
- fornire adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2021;
- nominare il Delegato interno del trattamento;
- aggiornare il Registro delle attività di trattamento;
- aggiornare il Documento che descrive le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del certificato verde, redatto ai sensi del comma 5 dell’art.9-septies del D.L. 52/2021.
Spetterà infine alle imprese, in assenza di indicazioni ufficiali, individuare le procedure operative che intenderanno adottare in sede di raccolta dei certificati (richiesta preventiva del dipendente, busta chiusa/forma cartacea, conservazione dei certificati in armadi chiusi a chiave o in database salvato in locale, etc.) e, conseguentemente, adeguare le misure di sicurezza al rischio connesso al tipo di trattamento effettuato.