“Decreto Alluvione”

Il “Decreto Alluvione” (Decreto legge n. 61/2023) ha previsto interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 tra i quali la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi.

Cassa integrazione per aziende e lavoratori colpiti, e prime istruzione Inps

Nella giornata di venerdì 2 giugno u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 61/2023 (c.d. Decreto Alluvione) contenente le prime indicazioni per l’accesso alla cassa integrazione per aziende e lavoratori colpiti dalle alluvioni del 2 e del 16-17 maggio 2023.

Successivamente in data 8 giugno u.s. è stata emanata la Circolare n° 53/2023 con la quale l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la presentazione delle domande di cassa integrazione.

NOTA BENE: i due documenti, come già avvenuto in passato sono poco chiari in alcuni passaggi e impediscono una analisi compiuta contenente tutte le risposte ai legittimi quesiti posti dalle aziende in questi giorni.

Si cerca qui di fare una sintesi dei due provvedimenti, anticipando che:

  • Il Decreto in ogni caso può subire modifiche per percorso di conversione in legge, e
  • L’Inps dovrà per forza chiarire ulteriori aspetti operativi di fondamentale importanza.

È prevista la possibilità di richiedere la cassa integrazione emergenziale (unica per tutti i settori produttivi) per due casistiche:

  1. Lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 (si veda sotto) e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa in conseguenza degli eventi alluvionali, per un massimo di 90 giorni;
  2. Lavoratori impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori elencati all’Allegato 1, per un massimo di 15 giorni.

Allegato 1 contenente i Comuni interessati dall’alluvione

In base al testo letterale del Decreto, per la domanda legata all’azienda che ha chiuso in conseguenza dell’alluvione non occorre alcun giustificativo ulteriore, essendo sufficiente il fatto di trovarsi in uno dei Comuni alluvionati. Per i lavoratori materialmente impossibilitati a recarsi al lavoro con la propria azienda in tutto o in parte aperta, invece, in sede di presentazione della domanda dovrà essere indicata o la presenza di un provvedimento delle autorità competenti dichiarativo dello stato di calamità oppure dovrà essere autocertificata dal lavoratore una delle seguenti condizioni ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale:

  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
  • condizioni di salute di familiari conviventi; ovvero
  • ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro,.

Per una scelta difficilmente comprensibile del Legislatore, l’indennità di cassa integrazione emergenziale non può essere anticipata in busta paga dall’azienda, ma verrà pagata direttamente dall’INPS ai lavoratori, con tempistiche non stimabili al momento.

Le domande di cassa integrazione possono essere inviate a partire dal 15 giugno, e dovranno contenere l’IBAN di tutti i lavoratori interessati dalla cassa, per il pagamento da parte dell’INPS.

Si invitano pertanto tutte le aziende che non lo abbiano già fatto in passato ad inviare alla propria assistente paghe gli IBAN dei propri lavoratori, senza i quali la domanda telematica non può partire.

L’INPS non ha ancora fornito indicazioni sui giustificativi da indicare in busta paga per i giorni di cassa integrazione, che per ora vengono provvisoriamente compilate con il giustificativo della cassa integrazione in deroga utilizzata durante l’epidemia di COVID.


I provvedimenti fiscali del Decreto Alluvioni

 

Per quanto riguarda i provvedimenti fiscali contenuti nel Decreto Legge 61/2023 “Alluvioni”, assumono particolare rilevanza le sospensioni dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, la sospensione dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi nonché delle scadenze connesse con le definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale”.

E’ anche prevista un’indennità una tantum a favore dei soggetti che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’alluvione.

Di seguito il dettaglio.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023.

Per lo stesso periodo sono inoltre sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione opera anche per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d’imposta.

Si ritiene invece che non siano sospesi i termini di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 novembre2023.

I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti versamenti:

  • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8;
  • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6. La sospensione opera con riferimento al soggetto passivo avente sede / residenza in uno dei predetti territori alluvionati, indipendentemente dal luogo di ubicazione degli immobili (così, ad esempio, è sospesa l’IMU di un immobile situato a Milano di proprietà di un soggetto residente a Ravenna);
  • ritenute d’acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
  • prima e seconda rata fissa 2023 contributi IVS artigiani / commercianti, in scadenza rispettivamente il 16.5 e 21.8;
  • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
  • La sospensione risulta applicabile anche ai versamenti connessi con il mod. REDDITI / IRAP 2023 e pertanto interessa, ad esempio, il versamento del saldo / primo acconto IRES, IRPEF, IRAP scadenti il 30.6 / 31.7.2023 (con la maggiorazione dello 0,40%), nonché il saldo IVA (la sospensione opera per il versamento delle rate ovvero per il versamento differito al 30.6 / 31.7).

 

ADEMPIMENTI TRIBUTARI

É disposta la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto2023.

Così, ad esempio, sono differiti al 20.11.2023 i seguenti adempimenti:

  • presentazione dei INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio da presentare rispettivamente entro il 25.5, 26.6, 25.7 e 25.8;
  • presentazione della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti all’OSS, da presentare entro il 31.7;
  • presentazione della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e del primo trimestre (soggetti trimestrali) da presentare entro il 31.5.

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 20.11.2023.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023 delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi.

La sospensione opera anche per:

  • gli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari;
  • gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall’1.9.2023.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI “TREGUA FISCALE”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella cosiddetta “tregua fiscale” prevista dalla Finanziaria 2023 in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto2023.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

  • la definizione agevolata degli avvisi bonari;
  • la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitori (conciliazioni ex 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

 

ROTTAMAZIONE – QUATER

Sono prorogati di 3 mesi i termini connessi con la cosiddetta “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

  • dal 30.6 al 9.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
  • dal 30.9 al 12.2023 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
  • dal 31.10.2023 al 1.2024 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della seconda rata (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

La proroga si riflette anche sul piano rateale determinando lo slittamento di 3 mesi di ciascuna delle rate successive (così, la terza rata dovrà essere corrisposta entro il 31.5.2024, anziché il 28.2, la quarta entro il 31.7.2024 anziché il 31.5 e così via).

In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall’1.11 all’1.2.2024 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

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