Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali

In considerazione dell’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2022, si riepilogano, nella tabella che segue, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.

 

Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili

Superando alcune criticità interpretative sorte a seguito di poco condivisibili chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate, è stato modificato l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994.
A seguito delle modifiche, sia la tenuta che la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici sono ritenute regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge e in difetto di conservazione sostitutiva digitale, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

 

Informativa sulle erogazioni pubbliche

Come noto, per le imprese l’obbligo si assolve in sede di redazione del bilancio con la Nota integrativa; per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti alla redazione della Nota integrativa (essenzialmente, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), l’obbligo doveva essere assolto sui siti Internet (o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza).

In forza delle nuove disposizioni i soggetti che (seppur non obbligati) procedono alla redazione della Nota integrativa al bilancio, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno dell’anno successivo alla erogazione del beneficio.

 

Dichiarazione precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.
Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

 

Comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria al contribuente

Vengono introdotte modalità semplificate di comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

Più precisamente, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo della medesima. Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall’Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione “IO”.

 

Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto Semplificazioni fiscali aveva già previsto l’estensione dei criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.

La legge di conversione chiarisce che le stesse previsioni trovano applicazione anche ai fini Irap.

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