
Decreto Legge 172/2021, le nuove norme
Super green pass - misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Si informa che, lo scorso 27 novembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” – con cui sono state introdotte nuove misure volte a contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2:
DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021
Tali misure riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass “Rafforzato”;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
Si riportano, di seguito, una illustrazione dei principali contenuti del provvedimento normativo.
Ci preme sottolineare che per recarsi al proprio posto di lavoro continua ad essere valido il green pass ordinario, compreso dunque quello ottenuto dal referto negativo di un test antigenico rapido (valido 48 ore) o dal test molecolare (valido 72 ore).
Adempimento dell’obbligo vaccinale
L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre prossimo, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini vigenti.
Per poter eseguire il richiamo è necessario che siano trascorsi almeno 5 mesi (e non oltre 9 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario. La dose booster viene somministrata con uno dei due vaccini ad m-RNA autorizzati in Italia (Moderna o Pfizer) indipendentemente dal vaccino utilizzato in precedenza.
SCHEMA VALIDITA’ DURATA GREEN PASS
Professioni sanitarie e/o operatori di interesse sanitario
La vaccinazione è obbligatoria, gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, a far data dal 15 prossimo dicembre 2021.
Con l’indicazione di professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario – che svolgono la loro attività nelle strutture pubbliche e private sanitarie, socio-assistenziali, sociosanitarie (comprese le strutture residenziali, semiresidenziali che ospitano anziani o persone in situazione di fragilità come gli hospice).
Sono comprese inoltre le farmacie, parafarmacie, gli studi professionali e le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio
Sono esclusi i lavoratori che operano all’interno di tali strutture ma con contratti esterni.
L’elenco delle Professioni sanitarie e/o degli operatori di interesse sanitario è definito dal Ministero della Salute ed è disponibile al seguente link:
L’obbligo comprende anche la dose di richiamo rispetto al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nel rispetto delle indicazioni e dei termini vigenti.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale, per coloro i quali si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, è inoltre requisito ai fini della stessa iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Sarà cura dei dirigenti scolastici e dai responsabili delle strutture formative ed educative sopra richiamate le conseguenti verifiche sul possesso delle certificazioni verdi comprovanti l’avvenuta vaccinazione e/o le eventuali conseguenze.
Personale scolastico
Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per il personale scolastico:
- del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie);
- delle scuole non paritarie;
- dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. 65/2017
- dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
- dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)
Con la nuova circolare ministeriale, cambia in poche ore il trattamento dei contagi all’interno delle scuole: la didattica a distanza riparte ogni tre contagi.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Durata del green pass
La durata di validità del green pass – rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster – è ridotta da dodici a nove mesi.
Il rilascio del green pass può essere rilasciato anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ma con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Il green pass è rilasciato anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.
Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività.
Novità per Alberghi e Strutture Ricettive
L’obbligo di possesso del Green Pass in corso di validità si applica anche per l’alloggio presso alberghi e strutture ricettive in generale.
Di seguito un dettaglio delle disposizioni a partire dal 6 dicembre:
dettaglio disposizioni per alberghi
Inoltre, per quanto riguarda piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, collocati all’interno di strutture ricettive, l’obbligo di green pass viene esteso anche all’utilizzo di spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Mezzi di trasporto
L’obbligo di possesso del Green Pass in corso di validità si applica anche a:
- mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale e regionale, compresi gli autobus del noleggio con conducente, quando impiegati in servizi aggiuntivi a quest’ultimi;
- navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole Tremiti;
- treni adibiti a servizi interregionali.
Esenzione dall’obbligo di green pass
Sono esentati dall’obbligo di green pass i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Il Ministero della Salute ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sino al 31 dicembre 2021.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione – estensione
Le regole per le zone bianca, gialla arancione e rossa
Se nelle zone bianche le mascherine restano obbligatorie solo nei posti al chiuso, nelle zone gialle, arancioni e rosse sono obbligatorie sia al chiuso che all’aperto.
In ogni caso è obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi e in occasioni in cui si prevedono affollamenti o assembramenti.
Mascherine a parte, chi è munito di super green pass (di cui parliamo in seguito) non è soggetto alle restrizioni delle zone gialle e arancioni. Scenario diverso per la zona rossa, dove le restrizioni sono in vigore per tutti.
Quando scattano le fasce:
- zona gialla: 50 casi settimanali per 100.000 abitanti, 15% di posti occupati in area medica, 10% di posti occupati in terapia intensiva;
- zona arancione: 150 casi ogni 100.000 abitanti, il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva.
- zona rossa: oltre 150 casi ogni 100.000 abitanti.
Il provvedimento introduce il cd. “green pass rafforzato” o “super green pass”
Dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione, e dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca la fruizione di alcuni servizi/attività e spostamenti sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, il green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
In attesa di chiarimenti da parte del Governo, attualmente i servizi, le attività e gli spostamenti soggetti a limitazioni sono di seguito specificati:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, in attesa di ulteriori chiarimenti non è necessario il green pass, nemmeno nella versione ordinaria.
Fanno eccezione i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass ordinario;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza non superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo;
- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, con capienza consentita pari a quella massima autorizzata (articolo 5, comma 1, decreto-legge n. 52 del 2021).
Alleghiamo uno specifico specchietto di consultazione in ordine alla regolamentazione sul green pass e green pass “rafforzato”.
FAQ PUBBLICI ESERCIZI – SUPER GREEN PASS
FAQ GENERALI CONFCOMMERCIO NAZIONALE
Eventi
Come da schema allegato, confermiamo che l’obbligo di possedere il green pass (rafforzato o meno a seconda della zona di rischio e della data in cui si svolge) si applica per tutti i partecipanti anche nel caso in cui l’evento si svolga in location private.
I soggetti tenuti alla verifica della certificazione verde, non sono stati modificati: tale compito spetta titolari e gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso o per la cui fruizione è richiesto il possesso della certificazione verde.
L’impresa di catering ad esempio è responsabile delle attività di verifica, nei casi in cui vi sia una coincidenza con:
- la titolarità del pubblico esercizio ospitante l’evento (ma non sembra essere questa l’ipotesi, visto che nel caso da lei indicato si tratterebbe di una location privata);
- la proprietà dei locali presso i quali si svolge l’evento;
- chi detiene legittimamente tali locali.
Nota FIPE
Raccogliamo e divulghiamo l’invito di FIPE Confommercio affinchè via sia la massima responsabilità nell’effettuare controlli rigorosi sui certificati di chi vuole consumare al tavolo all’interno di bar e ristoranti, anche se questo richiede impegno organizzativo e talvolta espone ai malumori di una parte della clientela che mal sopporta il fastidio di essere controllata
La recente recrudescenza del virus va contrastata ad ogni livello perché oltre alla tutela della salute nessun imprenditore può correre il rischio che si riapra la stagione delle misure restrittive nei confronti delle imprese.
Le verifiche
Al fine di distinguere – al momento del controllo da parte dell’esercente – fra possessori di Green pass rafforzato o base, saranno effettuati gli interventi informatici di adeguamento all’applicazione adibita al controllo del Green pass l’App C19.
Si precisa che fino al prossimo 5 dicembre è consentito verificare il possesso del green pass rafforzato in formato cartaceo.
Per facilitare e rendere più veloce la scansione di un alto numero di green pass è ora possibile utilizzare la “modalità automatica”. Il verificatore, selezionandola sul proprio dispositivo mobile con il quale procede manualmente alle verifiche delle Certificazioni verdi COVID-19, potrà effettuare le scansioni in maniera continuativa senza riavviare l’applicazione.
Le sanzioni
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.
Il Ministero dell’Interno, con specifica circolare ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del green pass e l’intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
Il decreto impone il potenziamento dei sistemi di controllo da parte delle forze secondo il piano provinciale di effettuazione dei controlli previsto dalle Prefetture.