Sospensione termini relativi ai versamenti fiscali
Il Decreto Legge del 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. Decreto Alluvione) contiene interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, all’articolo 1 viene disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti fiscali e contributivi, inclusi i premi INAIL, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano la residenza o la sede legale o operativa nei territori colpiti da alluvione (l’elenco completo dei territori interessati è allegato al decreto).
La sospensione che può essere richiesta volontariamente dalle imprese citate riguarda:
- Il versamento di contributi previdenziali a carico ditta e dipendente
- Il versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni erogate
- Il versamento dei premi INAIL
- Il versamento dell’Iva periodica
- Il versamento delle imposte dirette (Irpef, Irap, imposte sostitutive e addizionali regionali e comunali)
- Il versamento dell’Imu
- Il pagamento delle cartelle di pagamento e degli accertamenti direttamente esecutivi
NOTA BENE: i versamenti eventualmente sospesi devono essere effettuati integralmente (senza applicazione di sanzioni e interessi) entro il 20 novembre 2023.
Non è contemplata la possibilità di pagare in forma rateale ma solo in unica soluzione.
Le aziende utenti il Servizio Paghe e/o il Servizio Fiscale sono invitate a comunicare entro o non oltre il 12/06/2023 ai propri referenti in Ascom (assistente fiscale o assistente paghe) l’intenzione di voler sospendere i propri versamenti. La comunicazione di sospensione avrà valore per tutto il periodo previsto dal Decreto, quindi fino al 31 agosto, salva successiva comunicazione aziendale di voler riprendere gli adempimenti nei termini ordinari.
In mancanza di tale richiesta si procederà al regolare versamento degli adempimenti e versamenti previdenziali e fiscali nei termini di legge.