Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore le riforme dell’Irpef, degli ammortizzatori sociali e dei trattamenti di famiglia
Con una serie di provvedimenti emanati negli ultimi giorni del 2021, il Governo ha introdotto molte novità che avranno un grande impatto sui datori di lavoro ed i lavoratori.
Tra le altre cose, infatti, sono previste tre importanti riforme:
- Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore:
- la riforma della tassazione delle persone fisiche con rimodulazione delle aliquote IRPEF, e
- la riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico con la soppressione della cassa integrazione in deroga;
- Dal 1° marzo 2022 entra in vigore:
- la riforma dei trattamenti economici per la genitorialità con soppressione di tutte le misure precedentemente previste – tra cui principalmente l’Assegno per il Nucleo Familiare e le detrazione per i figli a carico – e l’attivazione dell’Assegno Unico Familiare.
Vediamo le tre misure a grandi linee, riservandoci una analisi più dettagliata in seguito, tenuto conto che alcune di esse necessitano di importanti chiarimenti amministrativi da parte dell’INPS e dei Ministeri competenti.
Riforma della tassazione delle persone fisiche
La Legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – riforma l’intero assetto della tassazione delle persone fisiche. In sintesi, la riforma,
- riorganizza le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;
- rimodula la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);
- apporta significative novità alla disciplina del trattamento integrativo;
- determina la soppressione dell’ulteriore detrazione riconosciuta, solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000;
- sopprime, a partire da marzo, le detrazioni per figli a carico.
Aliquote Irpef
Le aliquote IRPEF vengono riviste e passano da 5 a 4 scaglioni. Di seguito lo schema delle novità:
Sacaglione | Aliquota fino al 31.12.2021 | Aliquota dal 01.01.2022 |
Fino a 15.000 | 23% | 23% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 | 27% | 25% |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 | 38% | 35% |
Oltre 50.000 e fino 55.000 | 38% | 43% |
Oltre 55.000 e fino a 75.000 | 41% | |
Oltre 75.000 | 43% |
Detrazioni
L’art. 13 del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, rimodula, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Trattamento integrativo
Per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo viene confermato solo per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 15.000 per periodo d’imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021).
L’importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
Per i titolari di reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro, dal periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti incapienti.
Ulteriore detrazione
Con effetto dal periodo d’imposta 2022, dunque, viene soppressa l’ulteriore detrazione
riconosciuta, solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo
superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.
Riforma degli ammortizzatori sociali
La riforma degli ammortizzatori sociali avvenuta con la Legge di Bilancio 2022 – Legge 30 dicembre 2021 n. 234 – amplia la platea degli strumenti di integrazione salariale ordinari ai piccoli e piccolissimi datori di lavoro ed i loro dipendenti i quali, salvo ripensamenti dovuti al peggiorare della situazione pandemica non avranno più accesso all’istituto della “cassa in deroga” destinato ad essere cancellato dal nostro ordinamento al 31/12/2021 (ad oggi anche termine ultimo di tutti gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19).
Il passaggio agli strumenti ordinari significa in sintesi:
- che tutte le aziende con almeno un dipendente dovranno versare un contribuzione ordinaria per la propria “cassa integrazione”;
- che le stesse aziende dovranno pagare un contributo addizionale in base alla quantità di ore di cassa utilizzate;
- che le procedure di richiesta e attivazione della cassa integrazione saranno più articolate;
- che sarà molto più difficile accedere al beneficio del pagamento diretto della cassa da parte dell’INPS.
Anche in questo caso, si enunciano le novità a grandi linee, tenuto conto della complessità della materia ed altresì della mancanza, ad oggi, di circolari amministrative per il chiarimento di molti aspetti operativi.
Strumento di integrazione salariale di riferimento
Come già avveniva per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, a partire dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente dovranno o entrare nei Fondi di solidarietà bilaterali settoriali già esistenti (come ad esempio il Fondo FSBA per il settore artigiano) oppure dovranno iniziare a versare la propria contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) gestito dall’INPS.
Per le aziende fino a 5 dipendenti dei settori del Commercio e del Turismo, per esempio, non esistendo ad oggi un Fondo Bilaterale di settore, il versamento sarà al FIS come per le aziende con più di 5 dipendenti che già versano allo stesso Fondo.
Durata dell’integrazione salariale
L’assegno di integrazione salariale sarà corrisposto:
- per tredici settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da datori di lavoro che, mediamente, occupano fino a 5 dipendenti;
- per ventisei settimane in un biennio mobile, in favore dei dipendenti da imprese che, mediamente, occupano più di 6 dipendenti.
Aliquote di finanziamento del FIS
L’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è fissata
- allo 0,50% dell’imponibile previdenziale per i datori di lavoro dimensionati, come media del semestre antecedente la data di presentazione della domanda, fino a 5 dipendenti:
- allo 0,80% per i datori di lavoro con un organico superiore a 5 dipendenti.
E’ prevista la possibilità (a partire dal 1° gennaio 2025) per le piccole aziende (fino a 5 dipendenti) di un abbassamento dell’aliquota nella misura del 40% se per 24 mesi non ricorreranno ad alcun ammortizzatore.
In ogni caso, per effetto del comma 219 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, per il solo anno 2022 le aliquote del FIS risultano ridotte e modulate in relazione al numero dei lavoratori occupati nell’impresa nel semestre precedente.
Per le aziende che utilizzano la cassa è dovuto un contributo addizionale per le integrazioni salariali del FIS pari al 4% della retribuzione persa. Si tratta quindi di un importo basato sulle retribuzioni lorde dei lavoratori e non sul valore della indennità di cassa erogata.
A partire dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota ordinaria ai predetti Fondi è condizione per il rilascio del DURC.
Altre novità
L’anzianità nell’unità produttiva necessaria per accedere alla cassa è ridotta da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo. Negli appalti, ai fini del raggiungimento del limite, se necessario, va calcolato anche il periodo trascorso, nell’attività appaltata, alle dipendenze del precedente datore di lavoro.
Il massimale di integrazione salariale dal 1° gennaio 2022 sarà unico (sparirà quello più basso).
Compatibilità tra integrazione salariale e svolgimento di altra attività lavorativa: il lavoratore che svolgerà attività di lavoro subordinata di durata superiore a 6 mesi o anche di lavoro autonomo durante il periodo integrativo non avrà diritto al trattamento per le giornate di lavoro prestate. Se l’attività sarà a tempo determinato con un contratto inferiore ai 6 mesi il trattamento verrà sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
Riforma dei trattamenti di famiglia e introduzione dell’assegno unico universale
La Legge n. 46/2021 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, ovvero il beneficio economico volto a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile.
Gli aggettivi con i quali l’assegno viene definito ne evidenziano le caratteristiche e le
peculiarità:
- unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno
delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per
figli a carico e le misure legate alla natalità; - universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere
dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati,
incapienti).
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato pubblicato il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021 (in vigore dal 22 dicembre 2021) che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla Legge n. 46/2021, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE
Secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.Lgs n. 230/2021, dal 1° marzo 2022 entra in vigore
l’assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base
mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo identificata dall’ISEE.
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento
all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
NOTA BENE: l’assegno unico verrà erogato direttamente ai diretti interessati e non verrà quindi più corrisposto in busta paga.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR
(neutralità fiscale ex articolo 8, D.Lgs n. 230/2021).
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto, l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei
familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Come precisato con Messaggio INPS n. 4748/2021, nel rispetto dei requisiti sopracitati, l’assegno è riconosciuto a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal
1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di
presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
Come specificato dall’INPS con Messaggio n. 4748/2021, la domanda è presentata dal genitore o
da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, una volta sola per ogni anno di gestione con l’indicazione di tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli per le nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni di cui al citato articolo 2, possono presentare la
domanda di assegno unico in sostituzione dei genitori, con le medesime modalità, e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.
La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.
La domanda telematica può essere presentata esclusivamente tramite i seguenti canali
- dal portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla
home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS); - tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete
fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata
dai diversi gestori); - mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Decorrenza dell’assegno
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione
della domanda.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è
riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro 60
giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del
nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal 7° mese di gravidanza.
Erogazione dell’assegno unico
Il comma 4 dell’articolo 6 prevede che l’assegno è corrisposto DIRETTAMENTE dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta – anche successiva – in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Si precisa che l’assegno è riconosciuto:
- in caso di affidamento esclusivo e in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- in caso di nomina di un tutore/affidatario, nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.