Registro nazionale operatori legno e derivati
E’ operativo dallo scorso anno il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell’European Timber Regulation (Regolamento EUTR CE 995/2010, cd “Regolamento Legno”) ai fini del contrasto al commercio illegale del legno che interessa tutti gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra-UE.
Il “Regolamento Legno” suddivide i soggetti interessati in due categorie: operatori e commercianti.
L’ operatore è definito come “una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati”.
Generalmente si tratta degli importatori di tali merci da paesi extra-UE e delle imprese boschive operanti negli Stati membri dell’Unione Europea.
Il “Regolamento Legno” definisce la commercializzazione come: “la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (…)”.
Accanto al ruolo dell’operatore, il regolamento detta anche una definizione del commerciante inteso come “una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno” (mercato interno è quello appartenente ai Paesi UE).
In sostanza, la differenza può così riassumersi:
- operatore: il soggetto che immette per primo sul mercato;
- commerciante: il soggetto che vende/acquista sul mercato interno prodotti già immessi precedentemente da altri.
Soggetti obbligati ad iscriversi
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo e qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
Soggetti esonerati dall’iscrizione
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:
- gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (attenzione: è bene verificare sul sito della Regione se la propria categoria è ricompresa);
- le amministrazioni pubbliche;
- i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti e non sono tenuti ad iscriversi al registro;
- coloro che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo), NON inclusi nell’allegato al regolamento oppure prodotti derivati dal legno di un tipo indicato nell’allegato realizzati con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto oppure paste di legno e carta a base di bambù.
Validità dell’iscrizione
L’iscrizione è valida dal momento dell’effettuazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata per ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore. Con un recente avviso il Ministero dell’Agricoltura ha specificato che spirato il termine senza essersi iscritti chi si configura come “operatore EUTR” si può e si deve iscrivere al Registro caricando le attività condotte nel 2022, comunque prima della data in cui si intende effettuare nel 2023 la commercializzazione, ovvero l’immissione sul territorio UE di legno o prodotti o dei prodotti indicati nel “Regolamento Legno”.
Modalità di iscrizione
E’ prevista la modalità telematica, attraverso apposita procedura informatica sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con pagamento di una quota di iscrizione annuale di 20 euro.
Sanzioni
Per la mancata iscrizione al registro, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.200.
Ulteriori obblighi
Operatori
Gli operatori, che si tratti di legno nazionale o importato, sono comunque tenuti ad esercitare la “dovuta diligenza” prima di immettere legno nel mercato dell’UE. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
Gli operatori mantengono e valutano periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizzano, salvo il caso in cui ricorrano ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo (MO). Gli operatori devono tenere un registro della dovuta diligenza contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti EUTR, le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio.
È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 per la mancata tenuta del registro.
Commercianti
Il commerciante deve essere in grado di identificare (tracciabilità) chi gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e a chi l’ha venduto (ad eccezione del consumatore finale) e mantenere queste informazioni per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture (tracciabilità).
Per il mancato rispetto degli obblighi di “tracciabilità” o mancata conservazione delle informazioni di “tracciabilità” da parte del commerciante EUTR è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Quanti interessati all’argomento possono contattare per ulteriori informazioni il nostro Ufficio Licenze, tel. 0546.21355