Ordinanza n. 11/2023 del Commissario Straordinario Figliuolo: ristori alle imprese danneggiate

Ecco le modalità per richiedere il contributo dal 15 Novembre 2023

Dopo diversi mesi di attesa è stata finalmente pubblicata l’ordinanza n.11/2023 a firma del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Gen. Francesco Paolo Figliuolo.

L’ordinanza contiene le modalità per richiedere i contributi per le imprese colpite da alluvione dello scorso maggio.

Le domande si possono presentare sulla piattaforma regionale SFINGE a partire dal 15 novembre ore.15.00 previa elaborazione delle perizie e documentazioni tecniche a cura dei professionisti abilitati.

Al momento non c’è un termine di scadenza per la presentazione delle domande.

La struttura tecnica dell’ordinanza e la documentazione richiesta sono molto complesse, pertanto saranno necessari ulteriori chiarimenti e approfondimenti tecnici che seguiranno.

Vi riassumiamo di seguito una prima sintesi degli articoli di maggior interesse:

 

Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi

A tutte le imprese colpite da alluvione dello scorso maggio, sono riconosciuti contributi del 100% dei danni diretti subiti, asseverati da perizia, in due modalità:

 

  1. Danni con importi inferiori a 40.000 euro, con un primo anticipo del 50% dell’importo complessivo dei danni e saldo del restante 50% a conclusione della rendicontazione e dei controlli;
  2. Danni con importi superiori a 40.000 euro, un primo anticipo pari almeno a 40.000 euro e successivamente, ulteriori decreti di concessione da parte del commissario in base alle disponibilità finanziare assegnate dallo Stato, fino al raggiungimento del danno totale riconosciuto in due fasi: il 50% a titolo di anticipazione e il successivo, a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese.

 

Tipologia di interventi e costi ammissibili a contributo

Per le imprese produttive, in particolare, sono ricomprese nelle spese ammissibili a contributo le seguenti:

  • Pulizia, rimozione fango e detriti;
  • Ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (intonaci, tinteggiature, serramenti ed infissi, impianti tecnologici, elettrici, termoidraulici, fognari, ecc.); sono ricomprese anche le pertinenze (ad esempio magazzini) nel caso in cui non siano distinte rispetto al fabbricato principale;
  • Riparazione e acquisto di beni mobili strumentali, tra cui impianti, macchinari, auto e mezzi aziendali, arredi, elettrodomestici, ecc. L’acquisto di un nuovo bene si può effettuare qualora la riparazione sia più onerosa o impossibile. I beni possono essere in proprietà, affitto, usufrutto, comodato, ecc.;
  • Delocalizzazione anche temporanea della sede d’impresa;
  • Ricostituzione di scorte, materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti risultati da inventario;
  • Demolizione e ricostruzione dell’immobile ad uso produttivo;
  • Interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato (ricostruzioni vie d’accesso, consolidamento dei terreni, ecc.);
  • Solo per le imprese culturali e creative, il restauro dell’archivio storico (es. bozzetti, studi preparatori, prototipi, negativi, cataloghi, ecc.);
  • Danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi fuori dalla sede aziendale; per le imprese di costruzioni anche beni e materiali depositati nei cantieri.
  • Ogni altro danno diretto subito dai beni utili all’attività, rilevabile da documentazione fiscale e periziato;
  • Servizi tecnici, spese tecniche ed onorari di professionisti abilitati (le tariffe corrispondono a percentuali massime in base agli importi dei lavori).

 

Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che alla data dell’evento alluvionale erano sede legale e/o operativa dell’attività; gli immobili e i beni mobili, per cui è possibile accedere al contributo, sono quelli che l’impresa possiede o detiene per l’esercizio della propria attività, a titolo di proprietà, usufrutto, affitto, comodato ecc.… dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 e registrati in termini di legge. Per l’ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l’immobile fosse sede di attività alla data dell’evento alluvionale come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all’attività produttiva esercitata nell’immobile. Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all’esercizio dell’attività di impresa che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dall’impresa stessa.

 

In questa ordinanza non sono previsti contributi per riduzione di fatturato/utile causa alluvione.

 

La valutazione dei danni ai beni avviene tramite perizia asseverata; i beni devono essere contenuti prima dell’evento alluvionale nel libro dei beni ammortizzabili, libro inventario o, per le imprese esentate da tali obblighi, da documenti contabili aventi data certa o in altri registri, e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione, dal valore economico prima dell’evento.

 

Per la riparazione, il valore della stessa non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale; per la sostituzione, verrà riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente.

 

Non sono ammissibili richieste di contributi:

  • su immobili o porzioni d’immobili irregolari (in assenza o in difformità del titolo edilizio) eccetto per quelli realizzati ante 1967;
  • per autofatture per interventi in economia, eccetto forniture o acquisto presso terzi di materiali per tali lavorazioni.

 

Documentazione da presentare

  • Domanda di contributo (allegato 1);
  • Scheda di rilevazione danni, redatta da un professionista abilitato (allegato 2);
  • Perizia tecnica asseverata o giurata in caso di ricostruzione o delocalizzazione (allegato 3);
  • Progetto degli interventi proposti (eventuale ricostruzione, ripristino edifici e beni, riparazioni, sostituzioni) corredati da computo metrico estimativo per la determinazione dell’importo richiesto (allegato 4).

 

Documenti aggiuntivi (se ricorre il caso):

  • Procura speciale, in caso d’invio documentazione a cura di terzi;
  • Delega in caso di comproprietà d’immobili;
  • Liberatoria da parte del proprietario dell’immobile.

 

Le richieste di contributo possono essere presentate dai titolari d’azienda, anche se sono in affitto, usufrutto, comodato presso l’immobile aziendale.

L’impresa deve essere regolarmente costituita, iscritta e attiva al registro imprese, nonché in possesso di DURC regolare.

 

Attenzione! I pagamenti dovranno essere sempre effettuati in modalità tracciabile, con apposita clausola nei contratti stipulati con le imprese esecutrici; per gli interventi già realizzati tale clausola dovrà essere riportata in modo chiaro nelle fatture, pena la perdita totale del contributo.

I contratti devono contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore/categoria, tutela del lavoro, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Spetta all’impresa accertare che l’impresa esecutrice sia inserita nella white list presso la Prefettura.

 

Indennizzi assicurativi e contributi ricevuti da altro ente pubblico o privato/cumulabilità

I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell’intervento periziato.

Gli indennizzi assicurativi, i crediti d’imposta, o altri contributi ricevuti (bandi camera di commercio, regione, comuni, donazioni, ecc.), devono essere segnalati nella documentazione e si vanno a sommare al contributo di cui alla presente ordinanza.

La somma non dovrà, comunque, superare il 100% del contributo ammissibile. Il saldo del contributo avverrà solo dopo aver concluso l’eventuale iter assicurativo; inoltre, se sopraggiunge un eventuale indennizzo successivamente alla data di perizia/invio documentazione va immediatamente data informazione dettagliata al Comune.

 

Cessazione/cessione dell’attività, di un ramo di azienda, trasferimento della proprietà dell’impresa, sospensione dell’attività

Il provvedimento dettaglia le varie casistiche; in linea generale l’impresa in liquidazione volontaria o che ha trasferito la proprietà (cessione d’impresa) non ha diritto al contributo, salvo che dimostri che vi era la comprovata volontà di cedere l’attività prima dell’evento alluvionale (ad esempio con un contratto preliminare di vendita). Possono presentare domanda anche aziende che trasferiscono rami d’azienda a patto che il nuovo proprietario dichiari di voler continuare l’attività nel territorio regionale e si impegni a realizzare gli interventi. Può presentare richiesta l’azienda sospesa se riprende l’attività entro il termine di rendicontazione delle spese.

 

Obblighi dei beneficiari, modalità di pagamento delle fatture da rendicontare

I pagamenti devono avvenire tramite bonifico e riportare il CUP (codice unico di progetto), se sostenuti prima dovrà essere allegata un’autodichiarazione che attesti il nesso tra spesa e CUP assegnato.

 

Verifiche e revoche dei contributi

L’articolo disciplina attentamente i controlli anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, sia documentale che in loco a campione.

Se si verifica anche solo una di queste circostanze viene revocato il contributo:

  • le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
  • la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
  • il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall’emergenza e volti a risarcire i medesimi danni;
  • il beneficiario non ottemperi all’obbligo di rendicontazione;
  • il beneficiario risulti cessato, cancellato o in liquidazione volontaria;
  • il beneficiario risulti in procedura fallimentare o in liquidazione giudiziale o in procedura di liquidazione coatta amministrativa, salvo il caso in cui il curatore non assuma l’obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi;
  • il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati;
  • il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra l’impresa richiedente il contributo e l’impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino.

 

L’ordinanza 11/2023 completa, che comprende anche la modulistica e lo schema di perizia è disponibile al seguente link:

https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

 

A conferma della complessità dell’ordinanza e dell’argomento lo stesso commissario ha già emanato alcune correzioni e precisazioni (che riguardano principalmente aziende agricole) dell’ordinanza originale con la modulistica aggiornata. La trovate la seguente link:

https://commissari.gov.it/media/zh1hq4pl/comunicato_n1_errata_corrige-30_allegati-protocollato.pdf

 

Come detto, seguiranno aggiornamenti, in merito ai necessari chiarimenti, che pubblicheremo non appena verranno resi noti.

 

Il consiglio per tutte le imprese associate danneggiate, di contattare un tecnico di fiducia (ingegnere, geometra, architetto ecc.…) per la redazione della perizia.

 

Per informazioni è possibile contattare il nostro ufficio credito – Tel 0546.21355 (8.30 -13.00)

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