DPCM del 22 marzo e comunicazioni in Prefettura

In merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo, si fa presente che questo decreto, per le attività di dettaglio, somministrazione, ristorazione, servizi alla persona ha semplicemente confermato e prorogato dal 25 marzo al 3 aprile quanto già valeva ai sensi del DPCM dell’11 marzo.

Per tali attività quindi nulla è variato in merito agli obblighi di chiusura, alle possibilità di apertura e/o di effettuare consegne a domicilio, svolgere commercio on line ecc.

Le variazioni riguardano le attività produttive e di commercio all’ingrosso, mentre possono proseguire le attività professionali.

Relativamente alle attività produttive e di ingrosso possono essere svolte solo quelle indicate nell’allegato 1 del Decreto.

Oltre a quelle indicate nell’allegato 1, possono inoltre proseguire l’attività:

  • le imprese che effettuano produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché prodotti agricoli e alimentari.
  • le attività a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività. Il prefetto, ricevuta la comunicazione, potrà sempre sospendere l’attività se riterrà non sussistenti le motivazioni indicate dall’impresa.
  • le attività che, pur non rientrando nelle attività che possono esplicitamente rimanere aperte, svolgono attività necessarie ad assicurare la continuità delle relative filiere, previa comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività, contenente la chiara indicazione delle imprese/amministrazioni con attività non sospesa, beneficiare dei propri prodotti/servizi. Il Prefetto, ricevuta la comunicazione, potrà sempre sospendere l’attività se riterrà non sussistenti le motivazioni indicate dall’impresa.

Attenzione: il D.M. del 25 marzo ha modificato i codici ATECO dell’allegato 1 del DPCM del 22 marzo. Disponibili nel link i codici aggiornati.

Relativamente alla comunicazione al Prefetto, la Prefettura di Ravenna ha rilasciato alcune istruzioni, che si riportano di seguito, ma nessuna modulistica.

La comunicazione può essere spedita via mail all’indirizzo del Prefetto prefetto.pref_ravenna@interno.it utilizzando il facsimile seguente:

La Prefettura di Firenze ha predisposto della modulistica differente in base alle casistiche aziendali, reperibile al presente link.

L´invio deve avvenire dalla PEC aziendale al seguente indirizzo protocollo.preffi@pec.interno.it indicando nell’oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività/Richiesta autorizzazione”.

Le istruzioni e gli indirizzi mail/Pec sono comunque reperibili sui siti istituzionali di ogni prefettura.

Tutte le imprese che possono proseguire l’attività devono comunque rispettare i contenuti del protocollo per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 tra governo e parti sociali.

Le attività sospese possono completare le operazioni necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Alcune restrizioni sono invece state introdotte in Emilia Romagna dalla Delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 marzo che dispone la chiusura di tutte le attività commercialianche quelle alimentari nelle giornate festive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie ed edicole e sospende tutti i mercati e fiere, anche quelli alimentari, sempre fino al 3 aprile.

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