Nuove disposizioni in materia di energia
Il D.L. 34/2023 – Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (c.d. Decreto Energia, Salute e Fisco), tra le varie misure adottate, ha introdotto o comunque prorogato, anche alcune disposizioni in materia di energia.
Ne riportiamo alcune, in sintesi:
IVA E ONERI SUL GAS NATURALE:
- Riduzione dell’IVA al 5% pertanto sulle fatture emesse per i consumi (stimati o effettivi) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 verrà applicata l’aliquota IVA al 5%
- Azzeramento degli oneri generali di sistema per il 2° Trimestre 2023
- Applicazione della componente negativa UG2 (a vantaggio dei consumi gas fino a
000 mc/anno) limitatamente al solo mese di aprile 2023 e in misura pari al 35%
del valore applicato nel trimestre precedente da ARERA.
PER LE IMPRESE
Contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Per le imprese vengono confermati per il 2° Trimestre 2023, in continuità con quanto previsto nel trimestre precedente, i crediti d’imposta “energetici” come di seguito:
ENERGIA ELETTRICA: per le imprese non “energivore”, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, il credito d’imposta è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, e viene concesso qualora il prezzo di riferimento della stessa (calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
GAS NATURALE: per le imprese non “gasivore” il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023 – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene concesso qualora il prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
I calcoli dei suddetti crediti possono essere richiesti al proprio fornitore di energia elettrica a condizione che l’impresa destinataria del credito si rifornisca, nel primo e nel secondo trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019.
Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, il fornitore deve inviare al proprio cliente una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
I crediti d’imposta relativi al secondo trimestre 2023 devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per ulteriori informazioni sui crediti di imposta
- le imprese che ci hanno affidato il Servizio Contabilità-Fiscale possono rivolgersi al proprio assistente di riferimento
- le imprese con servizio esterno potranno contattare Beatrice Bettoli – Tel. 0546 21355 (dal lunedì al venerdì in orario 8:30 – 13:00) oppure via mail beatrice@ascomfaenza.it
PER I CLIENTI DOMESTICI
RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE
Per i clienti domestici economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute (c.d. “bonus sociali”) per il 2° trimestre 2023, in linea con quanto già fatto nel trimestre precedente, viene confermato il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, sulla base del valore ISEE di cui alla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio). Sarà ARERA a rideterminare con specifica delibera i valori dei suddetti bonus.
Inoltre, per il periodo aprile-dicembre 2023, le agevolazioni tariffarie previste dal D.L. 1985/2008 saranno riconosciute anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e con indicatore della situazione economica equivalente pari a € 30.000 euro.
Contributo FISSO SU prezzi gas elevati
A decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti – diversi da quelli titolari di bonus sociale – è riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche (così come definite dall’articolo 2 del D.P.R. 412/1993), con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi la soglia di 45 €/MWh.
La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre. I criteri per l’assegnazione del contributo saranno definiti con decreto del MASE e, sulla base di tali indicazioni, l’ARERA definirà poi le modalità applicative e la misura del contributo.
Per ulteriori informazioni sui bonus sociali è possibile consultare il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm