La sintesi del nuovo DPCM e le regole vigenti per le attività del terziario

I punti chiave

 

  • Allo stato attuale l’Emilia Romagna e la Toscana sono collocate in zona gialla fino al 31 gennaio.
  • In zona gialla è obbligatorio indossare la mascherina (di qualsiasi tipo) anche all’aperto. Al chiuso, in alcuni casi, la mascherina deve essere di tipo FFP2 o chirurgica.
  • Dal primo febbraio, le attività in cui sarà possibile accedere senza il green pass (per l’approfondimento vedere di seguito), sono riconducibili alle seguenti categorie:
    • esigenze alimentari e di prima necessità;
    • esigenze di salute (sanitario e veterinario);
    • esigenze di sicurezza personale;
    • esigenze di giustizia.
  • Permane lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 marzo 2022.

Cartellonistica

Al seguente link è possibile scaricare un modello di cartello da utilizzare per le attività che dal prossimo 1 febbraio sono soggette al controllo del Green Pass:

CARTELLO ACCESSO CON GREEN PASS OBBLIGATORIO


Il Green Pass rafforzato è obbligatorio – dallo scorso 10 gennaio e fino alla conclusione dello stato di emergenza – per l’accesso a:

  • alberghi e altre strutture ricettive, ivi inclusi i servizi di ristorazione interni riservati ai clienti;
  • ai Pubblici Esercizi, per la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso, nei servizi di ristorazione, senza limiti di posti a tavola ma con la distanza di 1 metro tra i tavoli;
  • convegni, congressi, sagre, fiere;
  • feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
  • musei e mostre o altri luoghi della cultura;
  • centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento;
  • mezzi di trasporto pubblico solo sul territorio nazionale (aerei per voli nazionali, treni sul territorio nazionale, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus, funivie, cabinovie, seggiovie).

 

Il Green Pass “base” è obbligatorio – dallo scorso 20 gennaio  e fino alla conclusione dello stato di emergenza – per l’accesso ai servizi alla persona  (parrucchieri, barbieri, centri estetici, ecc.).

 

Il Green Pass non è necessario per accedere alle seguenti attività:

GENERI ALIMENTARI E SUPERMERCATI

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari). In nessuno di questi luoghi il cibo potrà essere consumato.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

ANIMALI

  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

 FARMACIA, PRODOTTI SANITARI, OTTICI

  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica

 COMBUSTIBILI

  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

 

MERCATI

Il Green pass non è obbligatorio per accedere ai mercati cittadini e/o rionali all’aperto.

Per i mercati coperti o al chiuso non è richiesto il possesso della certificazione verde  se l’attività è ricompresa in una di quelle indicate al punto precedente.

Il Green Pass “base” è obbligatorio in tutti gli altri esercizi nei mercati coperti o al chiuso.

Il Green Pass rafforzato è obbligatorio (come già riportato in principio della presente sintesi) nelle sagre e fiere anche su area pubblica.

 

BANCHE, POSTE, UFFICI

Per entrare in banca, alle Poste e in altri uffici sarà obbligatorio esibire il green pass a meno che non ci sia un’urgenza (ad esempio, una denuncia da presentare, oppure un’operazione indifferibile).

 

CORSI DI FORMAZIONE

Il Green Pass “base” è obbligatorio per poter frequentare un corso di formazione in presenza.

 

IMPIANTI SPORTIVI

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

 

DISCOTECHE

Fino al 31 gennaio 2022, sono sospese le attività di sala da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

VACCINAZIONI

Dal primo febbraio 2022 la durata del green pass si riduce da 9 a 6 mesi;

Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Sono esenti dal possesso del Green Pass i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

LA MASCHERINA FFP2

Fino al 31 marzo 2022, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per:

  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei);
  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.

 

QUARANTENA

Chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:

  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (le prime due dosi). Se i 120 giorni sono passati e si è in attesa della dose booster i giorni di quarantena scendono da 7 a 5 (vedi la circolare del Ministero della Salute);
  • il contatto è avvenuto entro 120 giorni dalla guarigione;
  • ha ricevuto la dose di richiamo.

Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.

Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.

 

FAQ e tabelle di riferimento:

FAQ: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Tabella: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf

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