Esonero fattura elettronica, Sanzioni per chi rifiuta pagamenti POS, Dichiarazione aiuti di stato

Sanzioni per chi rifiuta pagamenti POS anticipate al 30 giugno 2022

Il Governo, con l’articolo 18 del decreto legge n. 36/2022 ha anticipato dal 01/01/2023 al 30 giugno 2022 la data di entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per chi non rispetta l’obbligo di accettare pagamenti mediante carta di credito o di debito.

Tale obbligo è già operativo dal 30 giugno 2014, secondo quanto disposto dall’art. 15 del decreto legge n. 179/2012, ma nessuna legge aveva finora previsto un meccanismo sanzionatorio in grado di rendere applicabile la norma.

La sanzione prevista in caso di rifiuto ad accettare pagamenti elettronici è composta da un importo fisso, nella misura di 30 euro per ciascuna transazione e a prescindere dall’ammontare della spesa sostenuta, e di un ammontare variabile commisurato al 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

I potenziali destinatari di questa sanzione sono tutti i soggetti passivi nel momento in cui rifiutano di accettare pagamenti tracciabili, di qualsiasi ammontare, con carte di debito e di credito.

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti dunque ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e sarà fondamentale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, individuare analiticamente tali ipotesi.

 

Soppresso dal 01/07/2022 l’esonero della fattura elettronica a favore dei forfetari

Il Legislatore con l’art. 18, comma 2 del decreto legge n. 36/2022 ha recentemente disposto la soppressione a partire dal 01 luglio 2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Da questa data saranno tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche i contribuenti minimi e forfetari, e i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge 398/91, con ricavi o compensi relativi al 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000. Per i predetti soggetti con ricavi o compensi relativi al 2021, sempre ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000, l’obbligo in esame scatterà a partire dal 01 gennaio 2024.

E’ previsto un periodo transitorio dal 01/07/2022 al 30/09/2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non si applicano le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 471/97 che variano dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, oppure da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Inoltre, in base al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127/2015, a partire dal 1 luglio 2022 i minimi – forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.

A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica, i predetti soggetti devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti degli operatori di San Marino.

 

Dichiarazione aiuti di stato per il rispetto dei limiti UE

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello utilizzabile per dichiarare il rispetto dei limiti, fissati dall’UE, degli aiuti di Stato nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Al contribuente è infatti richiesto un monitoraggio di tutti gli aiuti fruiti nell’emergenza COVID-19.

La dichiarazione va presentata in via telematica entro il 30.6.2022 direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.

La dichiarazione in esame, consentirà di beneficiare dell’esonero dalla compilazione dell’apposito prospetto presente nel mod. REDDITI 2022 e va presentata anche per poter beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dal c.d. “Decreto Sostegni”.

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