Conversione del “Decreto clima” – le principali novità
Dal 14 dicembre 2019 è in vigore la legge 12 dicembre 2019, n.141, conversione del Decreto Clima (n. 111/2019); la nuova normativa in tema di ambiente, trasporti e urbanistica, costituisce il primo atto del piano di investimenti per le misure rivolte alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico.
Tra le principali novità segnaliamo:
- la possibilità di ottenere dei contributi per la rottamazione di auto e moto (c.d. Bonus mobilità);
- L’accesso a incentivi per i commercianti che decidono di vendere prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina.
Bonus Mobilità
Sono previsti due contributi per chi desidera rottamare (entro il 31 dicembre 2021) auto e motocicli o per sostituirli con un’opzione alternativa più ecologica:
- 1.500 euro per la rottamazione di un’auto fino a classe Euro 3;
- 500 euro per la rottamazione di motocicli fino a classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.
Il bonus (valido solo nelle aree con emissioni inquinanti oltre i limiti indicati dalla normativa europea):
- deve essere speso 3 anni;
- può essere utilizzato anche dai conviventi degli intestatari (senza fare cumulo ai fini della dichiarazione Isee);
- può finanziare:
- l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale;
- l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (car sharing/pooling, bike sharing, etc.);
- l’acquisto di biciclette anche a pedalata assistita.
In alternativa, fino al 31 dicembre 2021, è valido l’ECOBONUS: un contributo massimo da 2.500 a 6.000 euro per la rottamazione di un’auto fino a Euro 4, a fronte dell’acquisto di nuova auto ecologica, elettrica o ibrida. Il bonus varia in base alle emissioni di CO2 prodotte dall’auto acquistata.
Misure sperimentali per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina
Gli esercenti commerciali che:
- predispongono spazi dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina;
- aprono nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi
possono accedere ad un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro.
La norma:
- impone che i contenitori impiegabili non siano monouso, ma riutilizzabili e idonei al contatto con gli alimenti;
- ammette la possibilità di portare da casa i propri contenitori (purché riutilizzabili, puliti e idonei al contatto con gli alimenti) ma lascia comunque la facoltà all’esercente di valutare questi contenitori e di rifiutarne l’uso ne caso in cui non venissero ritenuti idonei.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Giacomo Tasselli – Ufficio Ambiente (Tel. 0546 21355 – mail: g.tasselli@ascomfaenza.it)