Contributo a fondo perduto dal 15.06.2020: le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 10.06.2020, ha sbloccato il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio; sono disponibili il modello per l’istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e l’invio delle istanze.

Presentazione istanza – Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare tra il 15.06 e il 13.08.2020 (24.08.2020 nel caso fosse presentata per conto di un soggetto deceduto). Per predisporre e trasmettere l’istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline oppure una specifica procedura web, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al proprio cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Due accettazioni – Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà 2 elaborazioni successive per i controlli formali e per quelli sostanziali. L’esito delle 2 elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza.

Beneficiari – Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dai lavoratori autonomi o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza.

Esclusioni – Non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici.

Requisiti – Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti 2 requisiti:

  1. avere conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni;
  2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Eccezioni – Se il soggetto interessato ha avviato la propria attività a partire dal 1.01.2019, il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato. Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31.01.2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Calcolo del contributo – Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019, si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di € 400.000;
    • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di € 1 milione;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di € 5 milioni.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:

  • € 1.000 per le persone fisiche;
  • € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • Non imponibile – Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per le imposte sui redditi, sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Tutti coloro che hanno il servizio di contabilità presso Confcommercio Ascom Faenza saranno contattati nei prossimi giorni dall’assistente fiscale di riferimento per l’inoltro della domanda.

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