Restrizioni per i prodotti in plastica monouso non biodegradabili

Entreranno in vigore il 14 gennaio 2022 nuove regole su restrizione e dismissione dell’uso di prodotti di plastica monouso non biodegradabile e non compostabile, dettate dal Dlgs 196/2021, i cosiddetti «Sup – single use plastics», che attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche; di seguito si sintetizzano alcuni dei punti di maggior interesse, specie riguardanti le novità dal 14 gennaio.

Sono stabilite importanti restrizioni all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso

  • bastoncini cotonati;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce;
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
  1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Le restrizioni si applicano anche a tutti i prodotti realizzati in «plastica oxo-degradabile», vale a dire con materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

L’immissione sul mercato è definita come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato. Non è considerata immissione sul mercato la distribuzione di un prodotto successiva alla prima messa a disposizione sul mercato”.

Tale concetto si differenzia, quindi, dalla messa a disposizione sul mercato che viene definita come “la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito”.

In particolare:

  • viene introdotto il divieto – a partire dal 14.01.2022 – di immettere sul mercato i prodotti sopra indicati;
  • è previsto che la messa a disposizione sul mercato degli stessi prodotti sia consentita esclusivamente fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui sopra, e quindi prima del 14.01.2022.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto sarebbe preferibile utilizzare/rivendere prodotti acquistati dal proprio fornitore prima della data suddetta o, in alternativa, laddove si acquisti in data successiva, occorrerebbe farsi consegnare dal fornitore o dal grossista idonea documentazione dalla quale si ricavi che il prodotto è stato immesso sul mercato in un momento antecedente all’inizio della decorrenza del divieto di immissione (quindi prima del 14 gennaio 2022).

Non rientra invece nel divieto l’immissione sul mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile (conformi alla norma UNI EN 13432 o 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile pari o maggiore al 40 per cento (e superiori al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2024) in alcune ipotesi espressamente previste, e cioè:

  1. ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso vietati destinati ad entrare in contatto con alimenti;
  2. qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

E’ infine previsto, sempre a partire dalla data del 14 gennaio 2022, che i seguenti prodotti in plastica monouso

  • assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
  • salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;
  • prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
  • tazze o bicchieri per bevande.

rechino sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili (e realizzata secondo le specifiche del regolamento comunitario attuativo) per informare i consumatori sulle modalità di gestione del rifiuto e sull’eventuale presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione. Anche in questo caso si prevede che lo smaltimento delle scorte non conformi ai suddetti requisiti sia consentito a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato prima del 14 gennaio 2022.

Sanzioni

Molto pesanti le sanzioni per la violazione degli obblighi a partire dal 14 gennaio: in particolare è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro per “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto previsto”, aumentata fino al doppio del massimo edittale in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

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